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Lastrico solare: il condomino danneggiato è terzo e condomino contemporaneamente. Responsabilità solidale per i danni da infiltrazioni. I condomini tenuti al pagamento delle spese per i danni da infiltrazioni quando il lastrico è ad uso esclusivo
Premessa
Spesso in condominio il proprietario dell’immobile sottostante lamenta infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza a livello e che — come è noto — viene equiparata al lastrico solare qualora assuma anche funzione di copertura.
Di tale fattispecie si è occupata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1674 del 29 gennaio 2015. La lettura della stessa ha dato l’occasione per diverse considerazioni che esamineremo nei prossimi paragrafi.
In giudizio va citato il condominio
In primo luogo vi è da dire che il proprietario dell’appartamento sottostante, danneggiato dalle infiltrazioni, che intenda ottenere il risarcimento dei danni, ovvero l’ordine di esecuzione dei lavori necessari per eliminarne le cause, deve in ogni caso proporre la sua domanda nei confronti del condominio in persona dell’amministratore.
Inoltre, poiché il lastrico solare (equiparato alla terrazza a livello) svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.
La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore – quale rappresentante di tutti i condomini obbligati – e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino ed al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all’esecuzione diretta dei lavori medesimi.
Tale assunto trova conferma nell’orientamento della Suprema Corte in materia di danni dovuti a vetustà ovvero a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, sancendo nel primo caso l’esclusiva legittimazione del condominio e nel secondo caso quella del condomino.
il condomino danneggiato è terzo e condomino contemporaneamente
Il singolo proprietario che subisce un danno da un bene condominiale ex art. 1117 c.c. si trova ad assumere la duplice veste di danneggiato dal bene condominiale e di soggetto che deve custodire e riparare lo stesso bene condominiale. In tale duplice veste egli ha da un lato l’obbligo di partecipare sia alle spese di riparazione che a quelle di risarcimento del danno e dall’altro il diritto di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti dal proprio cespite immobiliare.
Responsabilità solidale per i danni da infiltrazioni
Il criterio della parziarietà
La premessa dell’argomentazione è da porsi nel dettato della ormai famosa sentenza n. 9148/08 con cui la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che in rapporto a obbligazioni assunte dall’amministratore in rappresentanza del condominio nei confronti di terzi, in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà. Per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. Tale pronuncia delle SS.UU., emessa…
Per la lettura dell’articolo completo: La Legge Per tutti
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