Redatto da Dr.ssa Silvana Toriello tratto da: La Previdenza
Il 10 luglio 2017 è stato sottoscritto, fra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INAIL, un protocollo d’intesa che disciplina la collaborazione istituzionale tra le due Amministrazioni al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’attività di vigilanza in materia assicurativa. Il protocollo disciplina analiticamente il tema della programmazione dell’attività ispettiva – attraverso l’istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell’attività ispettiva in materia assicurativa – e i modelli di analisi del rischio, allo scopo di accrescere l’efficacia della vigilanza e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo.
QUADRO NORMATIVO
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail.
A seguire il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, ha fissato la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio 2017; L’art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 prevede che l ‘Inail mette a disposizione dell’Ispettorato dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza; nel mentre l’articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 statuisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione. In relazione a dette norme si ravvisata dunque l’esigenza, nelle more dell’attuazione dei citati decreti, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, fermi restando gli indirizzi della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, di istituire un forte raccordo con gli enti previdenziali; e considerato che, al fine di realizzare un’efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l’attività di vigilanza verso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, è opportuno istituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione di rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL le parti hanno condiviso lo schema di protocollo poi approvato con determina del direttore generale dell’Inail del 5 giugno 2017. FINALITA’
Il protocollo, di durata triennale, si propone di assicurare la continuità della vigilanza, garantendo la peculiarità delle verifiche attinenti la materia Inail in merito alle attività di classificazione…
Per la lettura completa dell’articolo: La Previdenza
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