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31 Ottobre 2017Art. 642, comma 2, p.c.: esecuzione provvisoria immediata facoltativa
L’art. 642, comma 2, rimette al discrezionale apprezzamento del giudice di concedere l’esecutività provvisoria qualora sussista pericolo di grave pregiudizio nel ritardo della realizzazione del credito.
Non è, pertanto, sufficiente un semplice pericolo nel ritardo, ma è ri- chiesta – quale cautela imposta dall’assenza del contraddittorio – la carat- teristica del grave pregiudizio.
Si ritiene che il pericolo sussista qualora il debitore versi in stato di dissesto tale da pregiudicare il suo stato di solvenza oppure dal fatto che il ritardo comporti l’impossibilità della consegna delle cose che sono do- vute (ad es. perché si tratta di cose deperibili). Il rimedio dell’esecuzione provvisoria, concesso in tali ipotesi, consente di impedire atti dello stesso debitore tendenti a depauperare il proprio patrimonio oppure impedire l’intervento di terzi sui beni dell’ingiunto. Il pericolo del grave pregiudizio, ex art. 642 c.p.c., deve essere, comunque, attuale e concreto.
È ammessa la concessione dell’esecuzione provvisoria anche qualora il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, com- provante il diritto fatto valere (5).
Il giudice può subordinare la concessione dell’esecutività al paga- mento di una cauzione a carico del ricorrente; in tal modo viene tute- lata anche la posizione del debitore che viene garantito dell’eventuale risarcimento dei danni e delle spese che potrebbero emergere nel corso del procedimento.
In merito all’onere della cauzione trovano applicazione, riguardo al contenuto del provvedimento che la impone e alla sua forma, gli artt. 119 c.p.c. (secondo cui il giudice deve indicare l’oggetto di essa ed il modo di prestarla; nel nostro caso, non anche il termine, essendo l’esecutività au- tomaticamente collegata con la prestazione della cauzione) e 86 disp. att. c.p.c. (che prevede che, salvo quanto disposto dal giudice a norma dell’art. 119 c.p.c., la cauzione è prestata in numerario o, subordinatamente, in titoli del debito pubblico o con fideiussione bancaria).
Termini di costituzione dell’opponente
Successivamente alla notificazione della citazione, l’attore-opponente ha l’onere di compiere un ulteriore atto di impulso processuale, al fine di far proseguire l’ordinario processo di cognizione che si è instaurato con l’opposizione a decreto ingiuntivo: la costituzione in giudizio.
Al riguardo l’art. 645, comma 2, c.p.c. stabilisce che “In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedi- mento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163- bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Pertanto, qualora l’opponente assegni all’opposto un termine superiore a novanta giorni e l’opposto si costituisca prima questi può chiedere l’an- ticipazione di udienza che deve essere fissata non oltre 120 giorni dalla notifica della citazione in opposizione (1).
Qualora l’opponente si costituisca tardivamente, può legittimamente riproporre l’opposizione, entro il termine fissato nel decreto stesso ex art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., accompagnata da tempestiva e rituale costituzione in giudizio, poiché il creditore non può ottenere la declara- toria di esecutorietà del provvedimento, ex art. 647 c.p.c., non solo nella prima di tali ipotesi ma anche, a maggior ragione, quando l’opponente abbia tempestivamente proposto una seconda opposizione ovvero si sia limitato, sempre tempestivamente…
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