Redatto d Maria Teresa De Luca Fonte: Diritto.it
Il CSM ha approvato all’unanimità, con delibera dell’11 ottobre 2017 le linee guida sulle esecuzioni immobiliari con il fine di velocizzare i procedimenti giudiziari ed assicurare la tutela sia dei creditori che dei debitori.
Si tratta di 21 indicazioni operative che saranno illustrate ai Presidenti dei Tribunali il 29 novembre 2017, presso la Sede in Palazzo dei Marescialli.
Già dal 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura si è impegnato nell’individuazione delle buone prassi degli uffici giudiziari ponendosi l’obiettivo di favorirne la diffusione in tutti gli uffici e di migliorare la risposta di giustizia nel Paese.
In questa ottica il Consiglio ha ritenuto necessario occuparsi di un settore specifico del processo civile, ossia quello dell’espropriazione immobiliare, il cui funzionamento è in larga parte rimesso alle sole iniziative dei singoli giudici dell’esecuzione.
Il Consiglio ha quindi ritenuto opportuno elaborare delle linee guida sulla scorta delle “buone prassi rilevate nel settore delle esecuzioni immobiliari, nell’ambito di realtà giudiziarie complesse, nelle quali sono già state sperimentate, positivamente, le soluzioni tecniche illustrate nella presente risoluzione”.
Per far tanto il Consiglio, o meglio la VII commissione consiliare si è avvalsa dell’ausilio di un gruppo di lavoro nonché dell’audizione di rappresentati sia dell’ABI che dei consumatori, individuando alcune significative esperienze in materia di esecuzioni immobiliari, che ha ritenuto possano essere utilmente diffuse in ambito nazionale.
Unitamente alle linee guida è stato anche istituito l‘Osservatorio per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle buone prassi, che svolge compiti di ausilio sia per il Consiglio che per gli uffici giudiziari.
Ma quali sono gli interessi coinvolti e qual’è il ruolo delle prassi?
E’ stato messo in evidenza che gli interessi coinvolti nelle esecuzioni immobiliari, oltre ad essere vari coinvolgono anche aspetti molto delicati, e da tanto scaturisce la necessità di impegnarsi particolarmente per la “sistematizzazione di un modello di processo esecutivo”
I criteri che devono contraddistinguere l’esecuzione immobiliare sono quelli di efficienza, efficacia e rapidità, in modo da conseguire il massimo ricavato nel più breve tempo possibile e tanto in virtù delle seguenti circostanze:
il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che richiede un rapido svolgimento della procedura e il conseguimento di un congruo prezzo di aggiudicazione;
il patrimonio del debitore esecutato: la vendita del compendio pignorato in tempi rapidi ed a un prezzo non vile avvantaggia anche il debitore;
la responsabilità dello Stato per la non ragionevole durata del processo esecutivo: i parametri fissati dalla c.d. “Legge Pinto” (Legge n. 89 del 2001) e, prima ancora, dalla C.E.D.U. (art. 6) esigono che la liquidazione avvenga in tempi celeri;
l’economia interna e i suoi fondamenti economico-giuridici: la maggior parte dei mutui e delle linee di credito concessi ai privati o alle imprese sono garantite da ipoteca su immobili o cespiti aziendali e pertanto l’inefficienza delle procedure esecutive immobiliari si traduce in un accesso al credito più problematico e più oneroso, con ripercussioni notevoli sul sistema economico del territorio;
l’economia nazionale e la sua affidabilità nel panorama internazionale: l’efficienza del processo esecutivo rappresenta anche un indice di affidabilità del sistema economico nazionale e può incoraggiare investimenti esteri. Un deterrente è sicuramente rappresentato dalla difficoltà di recupero degli insoluti;
le entrate dello Stato: esiste un interesse erariale alle entrate fiscali derivanti dai trasferimenti di beni in sede esecutiva.
La tutela del debitore.
Anche il processo esecutivo risponde ai canoni dell’art. 111 Cost. ed è giusto, e pertanto costituzionalmente legittimo, solo se è in grado di realizzare in concreto la somma delle garanzie che la richiamata norma descrive ed evoca.
Nel processo esecutivo, le suddette garanzie si declinano sotto tre differenti aspetti:
La gestione telematica del ruolo e il controllo dei dati.
Notevole importanza assume per il Consiglio la gestione telematica di tutta l’attività del giudice dell’esecuzione, che consente non solo la redazione dei provvedimenti, ma, anche l’esercizio del controllo sullo stato dei fascicoli da parte del giudice dell’esecuzione.
L’immediatezza e l’effettività del controllo della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c.: l’istituzione dell’Ufficio del processo di esecuzione forzata.
Altro aspetto che assume un particolare rilievo è quello di assicurare rapidità ed effettività al controllo, richiesto dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sulla documentazione catastale e ipotecaria necessaria per poter dare avvio alla procedura, in modo da far tempestivamente emergere criticità che potrebbero bloccare o ritardare il corso successivo della procedura esecutiva.
Uno dei mezzi per attuare tale controllo è stato individuato nella possibilità di ricorrere in via sistematica alla delega al perito e al custode…
Per la lettura completa dell’articolo: Diritto.it
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