Il fotografo ha diritto all’equo compenso?
La possibilità per l’autore di ricevere compensi per successive pubblicazioni di fotografie deve valutarsi alla luce dell’art. 89 l. n. 633/1941.
Il caso. Il Tribunale di Roma respingeva la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l’equo compenso per la seconda pubblicazione di alcune sue fotografie, edite sulle testaste del gruppo editoriale resistente in giudizio, ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione di materiale fotografico richiesto dall’autore-ricorrente. La sentenza di …
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Il fotografo ha diritto all’equo compenso? La possibilità per l’autore di ricevere compensi per successive pubblicazioni di fotografie deve valutarsi alla luce dell’art. 89 l. n. 633/1941. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 26949/17; depositata il 14 novembre) Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 26949/17, depositata il 14 novembre. Il caso. Il Tribunale di Roma respingeva la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l’equo compenso per la seconda pubblicazione di alcune sue fotografie, edite sulle testaste del gruppo editoriale resistente in giudizio, ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione di materiale fotografico richiesto dall’autore-ricorrente. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello. Pertanto, veniva proposto ricorso in Cassazione. L’equo compenso e la restituzione del materiale. La Suprema Corte rileva che, ai sensi dell’art. 89 l. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), la cessione di negativi o di analoghi mezzi di riproduzione della fotografia, non comporta, come del caso di specie e fatto salvo il patto contrario, una limitazione al numero di stampe, perciò la richiesta all’equo compenso non può trovare accoglimento. Per quanto attiene alla mancata restituzione delle fotografie, tale richiesta risulta inammissibile di riesame innanzi ai Giudici di legittimità. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il fotografo ha diritto all’equo compenso? La possibilità per l’autore di ricevere compensi per successive pubblicazioni di fotografie deve valutarsi alla luce dell’art. 89 l. n. 633/1941. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 26949/17; depositata il 14 novembre) Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 26949/17, depositata il 14 novembre. Il caso. Il Tribunale di Roma respingeva la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l’equo compenso per la seconda pubblicazione di alcune sue fotografie, edite sulle testaste del gruppo editoriale resistente in giudizio, ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione di materiale fotografico richiesto dall’autore-ricorrente. La sentenza di primo grado veniva confermata in appello. Pertanto, veniva proposto ricorso in Cassazione. L’equo compenso e la restituzione del materiale. La Suprema Corte rileva che, ai sensi dell’art. 89 l. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), la cessione di negativi o di analoghi mezzi di riproduzione della fotografia, non comporta, come del caso di specie e fatto salvo il patto contrario, una limitazione al numero di stampe, perciò la richiesta all’equo compenso non può trovare accoglimento. Per quanto attiene alla mancata restituzione delle fotografie, tale richiesta risulta inammissibile di riesame innanzi ai Giudici di legittimità. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Studio legale agrigento avvocato angela zambuto viale gian lorenzo bernini 50-52 – 92100 agrigento. Contatta lo studio legale avvocato angela zambuto agrigento per avere un consulto immediato e gratuito.
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