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Redatto da Salvatore Messina Fonte: Diritto.it
Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sez. III civile – sentenza n. 19376 del 3-08-2017
La sentenza in commento affronta compiutamente l’istituto, di matrice anglosassone ed importato nell’ordinamento giuridico nostrano, del trust, chiarendone taluni aspetti particolarmente problematici.
In primo luogo, i Giudici della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione hanno affermato che oggetto dell’azione revocatoria esperita contro l’operazione negoziale sottesa al trust non è l’atto istitutivo dello stesso, in quanto il trust è un istituto di natura programmatica ed unilaterale, bensì gli atti di natura dispositivi di natura traslativa, destinati al trasferimento di beni al trustee e che lo stesso dovrà utilizzare per il conseguimento dello scopo.
Il legittimato passivo a resistere all’azione revocatoria è il trustee, essendo l’unico soggetto che dispone del diritto e funge da figura di riferimento nei confronti dei terzi.
I beneficiari del trust, invece, non sono legittimati passivi dell’azione revocatoria, laddove emerga che non sono titolari di diritti attuali sui beni conferiti. A tal uopo, non basta l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio, che non rientra nell’accezione di diritto soggettivo, ma bisogna verificare l‘esatta posizione dei beneficiari rispetto ai beni.
Ciò posto, i Supremi Giudici evidenziano come il negozio giuridico in esame possa perseguire le finalità più disparate e, pertanto, possa addivenirvi mediante differenti assetti di interessi. Questi ultimi, quindi, non sono agevolmente determinabili ex ante ma, per capire se si tratti di atto a titolo gratuito ovvero oneroso, bisogna verificare in concreto il programma negoziale posto in essere dalle parti.
Nel caso portato alla cognizione della Corte di Cassazione nella sentenza in commento, l’azione revocatoria era stata esperita da un istituto di credito nei confronti di due coniugi, i quali avevano prima costituito un fondo patrimoniale con i propri beni immobili e, successivamente…
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