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Redatto da Donato Giovenzana Fonte: Altalex.com
La tutela del creditore nei confronti della confisca antimafia, alla luce della legge di riforma della disciplina antimafia, nonchè di alcuni recenti e significativi approdi della Suprema Corte
Sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 4 novembre 2017, è stata pubblicata la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, la cui entrata in vigore è prevista il 19 prossimo novembre.
L’articolo 20 della citata legge di riforma ha esteso i parametri di estraneità all’attività illecita quale condizione di tutela del terzo creditore. Mentre prima era sufficiente dimostrare la buona fede per il riconoscimento del proprio credito, in virtù del riformato art. 52, comma 1, lettera b) il terzo creditore è tenuto a provare sia la mancanza di strumentalità del credito all’attività illecita, sia la sussistenza non solo della propria buona fede, ma anche dell’inconsapevole affidamento. La lettera a) di detto primo comma ha stabilito l’accesso del creditore al piano di riparto purchè il destinatario dei provvedimenti cautelari non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale. Il secondo comma dell’articolo 52 ha poi precisato che i crediti accertati concorreranno al riparto sul valore dei beni ai quali si riferiscono, configurando una sorta di loro attribuzione “per masse distinte”. Di rilievo pure la previsione del comma 3-bis dell’articolo 52, secondo cui il decreto di rigetto della domanda di ammissione al passivo, quando riferito all’istanza presentata da un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, deve essere comunicato a quest’ultima per le opportune …
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