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Tribunale, Milano, sez. V, sentenza 06/03/2017 n° 2648
Redatto da Valeria Marina Affer e Duilia Delfino Fonte: Altalex.com
Il contratto di franchising a norma dell’art. 1 della L. 129/2004 è un contratto atipico col quale il franchisor concede al franchisee dietro corrispettivo, la facoltà di sfruttare una serie di diritti e proprietà commerciali e industriali allo scopo di proporre sul mercato determinati beni o servizi.
Il franchisee, tramite detto contratto viene inserito in una rete costituita da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio.
L’art. 3 della legge sul franchising disciplina la struttura del contratto di affiliazione, il quale deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Detta norma indica altresì, quali sono gli elementi essenziali e non essenziali del contratto.
L’esclusiva di zona (art. 3 comma 4 lettera c), è solo talvolta presente nei contratti di affiliazione, poiché non ne costituisce un elemento essenziale. Ove presente, tale clausola obbliga però il franchisor a non concludere con terzi contratti aventi ad oggetto le prestazioni di cui alla catena affiliativa all’interno di una determinata zona e per un determinato lasso di tempo.
Le parti nel momento in cui decidono di inserire all’interno di un contratto di franchising questa tipologia di clausola hanno l’obbligo di identificare chiaramente l’ambito geografico dell’esclusiva che può essere individuato in una città, in una regione, o nel territorio di uno Stato. Tale esclusiva, tuttavia, non impedisce di norma, al franchisor la possibilità di operare in prima persona all’interno del mercato o di avvalersi di canali di distribuzione diversi dalla rete di franchising. Un esempio tipico è quello della grande distribuzione.
Accanto all’esclusiva territoriale in favore del franchisee nei confronti degli altri affiliati la legge sul franchising prevede altre due tipologie di esclusiva, ossia l’esclusiva in favore dell’affiliato in relazione ai canali distributivi e l’esclusiva relativa a punti di vendita direttamente gestiti dal franchisor.
L’esclusiva in favore del franchisee in relazione ai canali di distribuzione, prevede che venga riconosciuta al franchisee un’esclusiva…
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