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Il diritto di accesso alle offerte tecniche: alcune considerazioni
28 Novembre 2017![](https://www.studiolegalezambuto.it/wp-content/uploads/2017/11/infortunio-avvocato-agrigento.jpg)
Società in house: niente immunità dal recupero degli aiuti di Stato
29 Novembre 2017RC professionale risponde anche per il collaboratore non indicato nominativamente
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 26/09/2017 n° 22339
Redatto da Marcella Ferrari Fonte: Altalex.com
Ai fini dell’operatività della polizza, il professionista non è tenuto ad indicare all’assicuratore l’effettivo responsabile dell’attività dannosa, sia essa attiva o omissiva, in quanto potrebbe non essere in grado di individuarlo con certezza.
È quanto ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza 26 settembre 2017, n. 22339.
Analizziamo il percorso argomentativo seguito dai giudici.
Una società agisce in giudizio contro il proprio commercialista per ottenere il risarcimento danni da responsabilità professionale. Il commercialista, infatti, aveva smarrito alcune raccomandate dirette alla propria cliente contenenti una cessione di credito. L’attrice, ignara dell’intervenuta cessione, aveva corrisposto il dovuto al creditore cedente e, successivamente, si era vista costretta ad effettuare il pagamento anche alla banca cessionaria. A sua volta, il professionista conveniva in giudizio la propria compagnia assicuratrice. In secondo grado, il commercialista era condannato alla refusione di 26 mila euro a favore della società e veniva rigettata la domanda di manleva proposta verso l’assicurazione. Secondo il giudice del gravame, infatti, il professionista aveva omesso di indicare chi fosse il responsabile della mancata presa in consegna delle raccomandate dirette alla sua cliente, impedendo in questo modo alla compagnia di assicurazioni di potersi rivalere verso il responsabile ed impedendo l’operatività della polizza. Si arriva, così, in Cassazione.
Il ricorrente deduce un errore da parte della corte d’appello laddove era stata ritenuta inoperante la copertura assicurativa. La Suprema Corte ritiene fondato ed accoglie il mentovato motivo di ricorso adottando il seguente percorso delibativo.
La polizza conclusa dal commercialista lo garantiva contro gli errori propri, oltre che contro gli atti commessi con dolo dai suoi dipendenti; inoltre lo tutelava anche in riferimento agli atti compiuti dai suoi collaboratori, purché indicati nominativamente nel contratto. In ragione…
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