
Omessa dichiarazione: anche l’amministratore di fatto risponde del reato
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1 Dicembre 2017Curatore fallimentare può agire in sede civile e penale contro amministratori responsabili di bancarotta preferenziale
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2017 n° 1641
Redatto da Leonardo Angelastri Fonte: Altalex.com
L’art. 146 della Legge fallimentare stabilisce che il curatore è legittimato a esercitare “le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori” della società fallita.
In caso di bancarotta preferenziale commessa da un amministratore della società, si discute se il curatore fallimentare sia legittimato o meno ad esercitare l’azione di responsabilità dato che, secondo una certa opinione, il pagamento preferenziale arrecherebbe danni solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti ma non alla società.
E’ questo il tema trattato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 23 gennaio 2017, n. 1641.
Curatore fallimentare può agire in sede civile e penale contro amministratori responsabili di bancarotta preferenziale
Con la sentenza in commento la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite riconosce la legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperire in danno dell’amministratore della società fallita l’azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare in relazione agli artt. 2393 e 2394 cod.civ. a causa dei pagamenti preferenziali effettuati dallo stesso in violazione del principio della par condicio creditorum.
Le Sezioni Unite hanno infatti fornito al curatore fallimentare uno strumento aggiuntivo da utilizzare contro l’amministratore.
A riprova della portata innovativa di detta sentenza, si segnala che la terza sezione della Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, non per sanare un contrasto tra diversi orientamenti all’interno della stessa Corte di Cassazione, ma perché ha ritenuto la questione di “rilevante importanza”; pertanto, non sembrerebbe rinvenirsi prima d’ora alcuna pronuncia né della Cassazione a sezioni semplici né della giurisprudenza di merito concordi con quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in commento.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza della legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperire in danno dell’amministratore della società fallita, che ha eseguito dei pagamenti preferenziali in violazione del principio della par condicio creditorum, l’azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare in relazione agli artt. 2393 e 2394 cod.civ.
Il tutto tra origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano che, confermando la decisione della sentenza del giudizio di primo grado…
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