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Vietare all’avvocato la negoziazione di compensi inferiori ai minimi tariffari viola la concorrenza
Redatto da Giulia Milizia Fonte: Dirittoegiustizia.it
Il combinato disposto degli artt. 101, §.1, TFUE e 4, §.3, TUE deve essere interpretato nel senso che i regolamenti nazionali, adottati dal “CNF” di uno Stato membro, che, da un lato, non consentano a avvocato e cliente di concordare un compenso inferiore all’importo minimo fissato, a pena di sottoporre il legale ad una procedura disciplinare e, d’altro canto, non autorizzino la Corte ad ordinare il rimborso di una parcella inferiore a tale importo minimo, rischia di limitare la concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’art. 101, §.1, TFUE.
(Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 23 novembre 2017, causa C-427 e 428/16)
Spetta al giudice del rinvio accertare se tale regolamento, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, soddisfi realmente gli obiettivi legittimi e se le restrizioni così imposte siano limitate a quanto necessario per garantirne l’attuazione. Tale combinato e la Direttiva 77/249/CE (libera prestazione dei servizi da parte dell’avvocato) consentono che detto regolamento si applichi anche alle parcelle del consulente…
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compenso avvocati – Vietare all’avvocato la negoziazione di compensi inferiori ai minimi tariffari viola la concorrenza – Redatto da Giulia Milizia Fonte: Dirittoegiustizia.it – Il combinato disposto degli artt. 101, §.1, TFUE e 4, §.3, TUE deve essere interpretato nel senso che i regolamenti nazionali, adottati dal “CNF” di uno Stato membro, che, da un lato, non consentano a avvocato e cliente di concordare un compenso inferiore all’importo minimo fissato, a pena di sottoporre il legale ad una procedura disciplinare e, d’altro canto, non autorizzino la Corte ad ordinare il rimborso di una parcella inferiore a tale importo minimo, rischia di limitare la concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’art. 101, §.1, TFUE. (Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 23 novembre 2017, causa C-427 e 428/16). Spetta al giudice del rinvio accertare se tale regolamento, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, soddisfi realmente gli obiettivi legittimi e se le restrizioni così imposte siano limitate a quanto necessario per garantirne l’attuazione. Tale combinato e la Direttiva 77/249/CE (libera prestazione dei servizi da parte dell’avvocato) consentono che detto regolamento si applichi anche alle parcelle del consulente legale. L’art. 78, comma 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) ostano ad una normativa nazionale, come quella contestata, in base alla quale l’IVA è parte integrante degli onorari degli avvocati registrati, se questo ha l’effetto di sottoporli ad una doppia tassazione dell’IVA. È quanto stabilito dalla EU:C:2017:890 (C-427 e 428/16) del 23 novembre 2017. Il caso. I casi riguardano procedimenti d’ingiunzione circa il rimborso del compenso di un legale, pattuito al di sotto dei minimi tariffari (C-427/16) e quello della parcella di un consulente giuridico, di cui si era avvalso il dipendente della ditta ricorrente (C-428/16), calcolata sulla base delle tariffe forensi. In entrambi si pone l’accento sulla possibilità di considerare l’IVA parte integrante delle loro notule: il giudice di rinvio rileva come sia prevista un’aliquota del 20% e che le parcelle così maggiorate, essendo mutato l’imponibile, sarebbero soggette ad una nuova imposizione IVA. Le tariffe imposte senza controllo statale violano la concorrenza. È pacifico che il CNF e le associazioni di categoria operino come associazioni d’imprese e quindi siano soggette agli oneri imposti dagli artt. 101 e 102 TFUE, nonché è palese come dette restrizioni previste dalla legge bulgara violino la leale concorrenza limitando la volontà negoziale del legale e del cliente. Le tariffe le impone lo Stato che non può delegare tale facoltà ad operatori economici privati, sebbene i loro rappresentanti non siano minoritari in seno al comitato autorizzato a proporre le stesse: il CNF bulgaro rientra palesemente in questa ipotesi e perciò c’è stata una deroga alla libera e leale concorrenza. In linea di massima, però, le tariffe imposte dal CNF, i cui membri sono formati ed eletti da avvocati, possono «comunque rivestire natura statale, in particolare quando i membri dell’organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l’interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi» (EU:C:2002:98, 2013:489, 2014:2147 e 2016:932 nel quotidiano del 12 dicembre 2016). Consulente legale. In questo caso la possibilità che persone giuridiche ed i lavoratori autonomi del settore del commercio si avvalgano dei servizi offerti dal consulente legale, che svolge la sua attività in concorrenza con l’avvocato e che ad esso si applichino le tariffe forensi non viola l’art. 101 TFUE, tanto più che queste norme interne esulano dall’ambito di applicazione della Direttiva 249/77 che nulla prevede sulla liquidazione degli onorari dei prestatori di servizi giuridici da parte del giudice. Neutralità fiscale. È palese come le norme interne sulla liquidazione dell’IVA negli onorari forensi violino sia l’art. 78 Direttiva 112/06 che il principio di neutralità fiscale insito nel sistema IVA: esso, infatti, «osta a che l’assoggettamento ad imposta delle attività professionali di un soggetto passivo generi una doppia imposizione» come previsto dalle norme bulgare (EU:C:2012:163).