Danneggiare il cancello è reato aggravato
Cassazione penale, sez. II, sentenza 10/11/2017 n° 51438
Redatto da Simone Marani Fonte: Altalex.com
Si applica l’aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede nel caso di danneggiamento di un cancello di ingresso di un box.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 10 novembre 2017, n. 51438.
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625, n. 7 c.p., e non anche alla natura di bene mobile o immobile (Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2009, n. 23550).
Gli ermellini convengono con la dottrina nel ritenere che l’esposizione di una cosa alla pubblica fede comporti che la stessa si trovi fuori della sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente dalla letteratura, nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose.
Conseguentemente, tale condizione non può mai…
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Danneggiare il cancello è reato aggravato – Cassazione penale, sez. II, sentenza 10/11/2017 n° 51438.
Si applica l’aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede nel caso di danneggiamento di un cancello di ingresso di un box. E’ quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 10 novembre 2017, n. 51438. Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l’ambito di applicazione dell’aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell’art. 625, n. 7 c.p., e non anche alla natura di bene mobile o immobile (Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2009, n. 23550). Gli ermellini convengono con la dottrina nel ritenere che l’esposizione di una cosa alla pubblica fede comporti che la stessa si trovi fuori della sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente dalla letteratura, nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose. Conseguentemente, tale condizione non può mai ricorrere, secondo i giudici, in riferimento alla porta di ingresso ad una privata abitazione oppure ad un locale o ad un esercizio commerciale, all’interno dei quali è ragionevole presumere sia presente il proprietario. Nella fattispecie, però, il bene danneggiato era costituito da un cancello di accesso ad un box che ben può ritenersi per sua natura esposto alla pubblica fede, non essendo ipotizzabile la costante presenza all’interno del proprietario. Ne deriva il seguente principio di diritto: “Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”.
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