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Malformazione del feto e omessa informazione
8 Dicembre 2017Whatsapp: qual è la rilevanza probatoria delle conversazioni?
Cassazione penale, sez. V, sentenza 25/10/2017 n° 49016
Redatto da Michele Iaselli Fonte: Altalex.com
La registrazione di conversazioni svoltesi sul canale informatico whatsapp per quanto costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, va acquisita in modo corretto ai fini processuali non potendosi prescindere dall’acquisizione dello stesso supporto-telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione al fine di verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato
La Corte di Cassazione, sez. V penale con la sentenza n. 49016/2017 analizza con particolare attenzione una problematica molto attuale quale il valore probatorio delle conversazioni svoltesi sul canale telematico whatsapp che, come è noto, oggi è molto utilizzato e diventerà quanto prima un elemento di sicura rilevanza nel corso di indagini giudiziarie.
Nel caso di specie l’imputato del delitto di atti persecutori commesso in danno della propria fidanzata lamenta tra le motivazioni del ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte la mancata acquisizione da parte della Corte di Appello della trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato whatsapp che avrebbero dimostrato la prosecuzione dei rapporti con la propria fidanzata e quindi l’inattendibilità della persona offesa, che aveva sostenuto che la relazione con l’imputato si era interrotta.
In effetti la Suprema Corte non ritiene fondata tale lamentela e giudica ineccepibile la decisione della Corte territoriale di non acquisire la trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico tra l’imputato e la parte offesa in quanto pur riconoscendo che la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
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