
Immissioni: se non si misura il rumore di fondo, non c’è prova di danno
30 Gennaio 2018
Truffa
1 Febbraio 2018Sequestro
I dati e i messaggi contenuti nel cellulare non sono corrispondenza
All’interno della procedura di sequestro probatorio di un cellulare, i dati, nonché i messaggi di testo, contenuti nella memoria dello stesso devono considerarsi documenti ex art. 234 c.p.p. e non già corrispondenza, potendo altresì essere acquisiti tramite copia forense.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 1822/18; depositata il 16 gennaio)
Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1822/18, depositata il 16 gennaio.
Il caso. Il Tribunale d’Imperia confermava con ordinanza il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM – nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto dei reati fallimentari connessi al fallimento di una società – delle e-mail nonché del cellulare dell’indagato titolare della medesima società soggetta alla procedura fallimentare.
Premettendo che l’interesse all’impugnazione del decreto di sequestro avente ad oggetto un dispositivo elettronico permane anche successivamente alla restituzione dello stesso, l’indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza denunciando la mancata adozione, per l’acquisizione delle e-mail, della procedura sulle intercettazioni di cui all’art. 266 ss. c.p.c. (Limiti di ammissibilità), nonché la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, essendosi proceduto tramite duplicazione di copia forense e all’apprensione indiscriminata di tutti i dati presenti nel dispositivo mobile dell’indagato.
L’interesse ad impugnare e la natura dei dati acquisiti. Il Supremo Collegio, coerentemente al principio fissato dalle Sezioni Unite (Cass. UU. n. 40963/17) circa il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di conferma del sequestro probatorio di un computer o supporto informatico ritiene, nel caso di specie, sussistente l’interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati.
Pertanto ribadisce che i dati acquisiti dalla memoria del cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Prova documentale) e «la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche», non essendo nemmeno possibile il sequestro dei messaggi di testo rinvenuti…
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