
Coniuge privo di capacità lavorativa concreta ha diritto al mantenimento
14 Febbraio 2018
Sinistro con autotreno
16 Febbraio 2018Crediti da cartella esattoriale si prescrivono in 5 anni
Commissione Tributaria Regionale, Toscana, sez. V, sentenza 17/10/2017 n° 2224
Redatto da Federico Marrucci Fonte: Altalex
La giurisprudenza di merito ha affrontato nuovamente la questione inerente circa la prescrizione corretta da applicare ai crediti tributari, ossia se quella decennale (prescrizione “lunga”) o quella quinquennale (“breve”).
Ebbene, nella vicenda processuale, oggetto dell’odierno commento, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n° 2224/17, depositata il 17.10.2017, ha osservato che i crediti tributari, “cristallizzati” direttamente ed esclusivamente per mezzo delle cartelle esattoriali, si prescrivono nel termine breve di cinque anni, qualora non sia intervenuta una sentenza tributaria, funzionale ad accertare – al termine della dialettica processuale – il credito da riconoscere a favore dell’Amministrazione finanziaria.
I fatti del processo
Il contenzioso tributario in esame traeva origine dalla proposizione del ricorso contro l’intimazione di pagamento dell’Agente della Riscossione inviata nel 2015, a mezzo della quale veniva richiesta la somma di oltre €. 300.000,00, a titolo di Iva, Irpef ed Irap, proveniente da cartelle esattoriali notificate nel biennio 2007 – 2008.
Dal punto di vista difensivo, il ricorrente concentrava la propria tesi, da un lato, sul vizio di notifica delle richiamate cartelle esattive (in particolare, sulla violazione dell’art. 140 c.p.c. per omessa produzione in giudizio della c.d. lettera informativa) e dall’altro, sull’intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario (incluse le sanzioni, art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97, nonché gli interessi, art. 2948, n° 4, c.c.).
I giudici di primo grado – con sentenza C.T.P. di Lucca, n° 405/16 – accoglievano parzialmente il ricorso, limitatamente all’annullamento per prescrizione breve delle sanzioni amministrative “abbinate” al credito tributario avanzato dall’Agenzia della Riscossione, mentre confermavano la sussistenza del debito (a carico del contribuente), giacchè la C.T.P. adita riteneva corretto l’iter notificatorio delle notifiche in contestazione e, in ogni caso, rigettavano l’eccezione circa la prescrizione quinquennale…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento