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Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 10/01/2018 n° 371
Redatto da Elena Bolduri Fonte: Altalex
In tema di contratto autonomo di garanzia, tra le eccezioni che il garante può proporre nei confronti del creditore garantito rientra, secondo la giurisprudenza, quella relativa alla nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
Il garante autonomo può eccepire nei confronti della banca la nullità della clausola anatocistica pattuita dal debitore principale?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 371.
La pronuncia in commento accoglie il ricorso promosso contro l’Istituto di credito, ritenendo fondati i principali motivi di ricorso attinenti, rispettivamente, alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ai limiti attingenti l’autonomia della garanzia del garante autonomo, nonché alla rilevabilità anche d’ufficio, in fase di gravame, della nullità della clausola anatocistica, con l’effetto di rendere inapplicabile la capitalizzazione nel calcolo degli interessi passivi del correntista.
Brevemente, giova premettere come nel caso di specie il processo avesse ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese, dovuta in solido dal debitore principale (s.r.l.) e dai garanti fideiussori (persone fisiche). Tali soggetti, infatti, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo richiesto dall’ Istituto di credito, ottenevano in primo grado la revoca del medesimo decreto ingiuntivo opposto con contestuale condanna al pagamento della somma. Parimenti soccombenti in sede di appello, gli originari opponenti proponevano ricorso per cassazione, ottenendo in ultimo grado l’accoglimento dei tre motivi principali di ricorso con rinvio della causa alla Corte d’Appello competente.
Prima di affrontare il merito di quanto affermato dalla Corte di legittimità, conviene rilevare l’ampio richiamo da parte della Corte a proprie precedenti pronunce a Sezioni Unite, confermando pertanto orientamenti ormai pacificamente consolidati.
Ebbene, con riferimento al motivo di ricorso relativo alla incidenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra la apertura del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992, è opportuno rilevare come, ratione temporis, il caso di specie sia ascrivibile ad epoca antecedente rispetto alle sentenze del 1999 (Cass. nn. 2374 e 3096/ 1999). Le sentenze citate, infatti, con riferimento alla prassi …
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