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L’estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria può farsi valere anche in sede di legittimità
Prima dell’entrata in vigore della l. n. 172/2017, nel caso in cui la condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p., introdotta dalla l. n. 103/2017, sia stata valutata positivamente dal giudice di merito, il Giudice di legittimità può «limitarsi a prendere atto» della condotta stessa ed applicare la causa di estinzione del reato.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7763/18; depositata il 16 febbraio)
Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7763/18, depositata il 16 febbraio.
Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riduceva la pena in ordine al reato di atti persecutori riconoscendo la sussistenza di attenuanti…
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Stalking – L’estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria può farsi valere anche in sede di legittimità. Prima dell’entrata in vigore della l. n. 172/2017, nel caso in cui la condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p., introdotta dalla l. n. 103/2017, sia stata valutata positivamente dal giudice di merito, il Giudice di legittimità può «limitarsi a prendere atto» della condotta stessa ed applicare la causa di estinzione del reato. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7763/18; depositata il 16 febbraio). Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7763/18, depositata il 16 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riduceva la pena in ordine al reato di atti persecutori riconoscendo la sussistenza di attenuanti generiche. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’illegittimità del mancato riconoscimento della condotta riparatoria, così come già rilevata dal Giudice di prime cure, avendo il ricorrente provveduto, ancor prima della celebrazione del giudizio di primo grado, al versamento di una somma di denaro in favore della parte offesa. Pertanto sarebbe dovuta essere disposta l’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p. La condotta riparatoria. Il Supremo Collegio sottolinea che l’art. 162-ter c.p., introdotto dalla l. n. 103/2017, prevede l’estinzione del reato come effetto di condotte riparatorie, relativamente ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, nell’ipotesi in cui l’imputato abbia riparato interamente, entro l’apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato mediante restituzione o risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. L’applicabilità in sede di legittimità. La Suprema Corte rileva l’esistenza di dubbi circa l’applicabilità o meno della disciplina sopra citata attenga ai giudizi di legittimità.
Ebbene, la Corte, dando una risposta affermativa agli interrogativi, riconosce che «la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter c.p. possa essere fatta valere anche in sede di legittimità, naturalmente con esclusione della richiesta di fissazione del termine per provvedere alla condotta riparatoria». Dunque, «se, come nel caso di specie, risulti già positivamente valutata dal giudice di merito l’esistenza di una condotta riparatoria, il Giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto di tale valutazione ed applicare direttamente la causa di estinzione del reato».
La Corte quindi annulla l’impugnata sentenza senza rinvio per essersi il reato estinto ai sensi dell’art. 162-ter c.p.
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