
Stupefacenti: la diversità delle sostanze non esclude il “fatto lieve”
8 Marzo 2018
Parto anonimo: figlio può conoscere le proprie origini se la madre è morta
11 Marzo 2018Abbandono di minori o incapaci
Redatto da Gianluca Denora Fonte: Altalex.com
Commette il delitto di abbandono di minori o incapaci “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura” (art. 591 c.p.).
- Inquadramento generale e ratio dell’incriminazione
La tutela del minorenne e dell’incapace rispetto a fatti di abbandono è apprestata in modo elettivo dall’art. 591 c.p., che prevede per questo reato pene abbastanza severe, così segnalando un’attenzione particolare del legislatore. La prospettiva adottata in questa norma coniuga efficacemente profili di natura formale, come la presunzione di “minorata difesa” per i soggetti di giovanissima età, e profili di natura sostanziale, come l’attenzione alla condizione di fatto di chi è incapace e (pertanto) soggetto alla cura o alla custodia altrui. Ne discende un’elasticità della fattispecie, provvista di una latitudine applicativa nient’affatto scontata e di un’indiscutibile capacità di adattamento alla fenomenologia delle disabilità (e, come si diceva, di minorata difesa). Per converso, sul piano della determinatezza e precisione della norma, nonché della tassatività, si devono segnalare evidenti frizioni assiologiche. Il concetto stesso di abbandono possiede un’ampiezza semantica tale da potersi impiegare per situazioni anche profondamente diverse, di modo che non è dato all’interprete un efficace sussidio nella scelta di quali siano i modelli comportamentali astratti selezionati dal legislatore. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per il criterio dell’incapacità, evidentemente sganciato da connotazioni strettamente normative, meno che mai rigorosamente mediche, suscettibile di essere adattato dall’interprete. Problemi di politica legislativa, entrambi, che occorre tenere in considerazione, senza per questo disconoscere l’esigenza che le peculiarità di alcuni ambiti dell’intervento penale impongono una maggior “tolleranza” e l’accettazione di possibili frizioni sul piano dei principi.
- Oggetto di tutela
Oggetto di tutela per così dire formale (recependo la sistematica del codice penale) è l’incolumità individuale, ancorché si debba ritenere (in particolar modo per i soggetti incapaci) che l’intervento penale intenda promuovere il benessere, oltre a proteggere l’integrità psico-fisica dei soggetti tutelati, rimandando al concetto di salute, sicuramente più adeguato della incolumità (e della sanità). In sostanza, non si chiede ai garanti soltanto di impedire gravi disagi per le persone protette ma si vuol incentivare anche la…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
avvocato separazione agrigento avvocato separazione agrigento avvocato separazione agrigento avvocato separazione agrigento avvocato separazione agrigento avvocato separazione agrigento