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16 Marzo 2018Sanzioni disciplinari e riserva all’ordinamento sportivo
Tra recenti approdi e nuovo vaglio costituzionale
E’ noto come a definire il rapporto tra ordinamento statale e sportivo, in particolare dal punto di vista della giustizia sportiva, è intervenuta la Legge 17 ottobre 2003, n. 280, il cui scopo è stato appunto quello di disciplinare i delicati aspetti di ripartizione di competenza: in sostanza tale legge ha operato una codificazione dei principi generali sanciti da dottrina e giurisprudenza in materia di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, riconoscendo l’autonomia del primo rispetto al secondo e delimitando i limiti di tale autonomia. Infatti, se è vero che a tale legge va ascritto il grande merito di aver riconosciuto formalmente (per la prima volta) l’autonomia dell’ordinamento sportivo, la medesima ha anche delimitato i confini di tale autonomia, specificando che la stessa soccombe alla supremazia dell’ordinamento statale nei casi in cui questioni derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva vengano ad assumere una rilevanza anche per l’ordinamento statale, potendo derivare da esse la potenziale lesione di posizioni giuridico-soggettive rilevanti anche per i giudici dello Stato.
Tale nozione di autonomia del diritto e delle istituzioni dello sport in Italia, con particolare riguardo alla questione dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, palesa oggi la necessità di un intervento legislativo chiarificatore alla luce di una serie di interventi giurisprudenziali amministrativi che hanno evidenziato un sistema solo formalmente autonomo, in considerazione della possibilità per il giudice ordinario di sindacare comunque sul risarcimento a causa di illegittimità nelle pronunce sportive, principio introdotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, e sulla cui scia si pongono le recenti decisioni del TAR Lazio in materia di responsabilità delle federazioni sportive nazionali in conseguenza di provvedimenti degli organi di giustizia federali ritenuti illegittimi[1].
La vicenda che fu portata all’attenzione della Corte Costituzionale traeva origine dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1 lett. b) e 2 della predetta L. 280/2003, in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al giudice sportivo la cognizione sulle controversie relative alle sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendola per l’effetto al giudice amministrativo anche laddove esse incidano su diritti ed interessi legittimi che, per l’ordinamento…
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