
Prostituzione non è attività pericolosa, illegittimo il foglio di via
22 Marzo 2018
Lavoratrice molestata: responsabile il datore di lavoro o il dipendente?
24 Marzo 2018Parcella con sconto: il professionista può ripensarci
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 02/02/2018 n° 2575
Redatto da Claudia Pugliese Fonte: Altalex
Dopo aver presentato una prima parcella conforme ai minimi tabellari, un professionista richiede al cliente un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, sempre riferita alla medesima prestazione.
E’ legittima una simile richiesta? Il giudice, chiamato a decidere sul punto, è vincolato all’importo indicato nella prima parcella?
Di questi temi si occupa la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, nella sentenza 2 febbraio 2018, n. 2575.
Il caso di specie vede come protagonista un’associazione professionale di dottori commercialisti, la quale conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Massa una Società per azioni per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per lo svolgimento di un incarico professionale avente ad oggetto la consulenza ed assistenza nel compimento di un’operazione societaria.
Il nodo della questione era costituito dall’ammontare del credito dovuto a titolo di compenso.
Nel giudizio d’appello venivano riconosciuti allo studio professionale i massimi di tariffa considerando la natura ed il valore della prestazione, il risultato economico e i vantaggi conseguiti dal cliente.
Veniva applicata, inoltre, la maggiorazione di cui all’art. 6, comma 1 della tariffa professionale nella misura del 50% ed una riduzione del 20% ex art. 15 della tariffa, per essere stata l’attività professionale svolta in concorso con altri professionisti.
La questione centrale si rinviene nel quinto motivo nel quale si denuncia la violazione degli artt. 2233 c.c. e 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di una lettera contente la determinazione del compenso per l’attività professionale svolta.
La Corte, ritenendo il documento carente di decisività, specifica che la parcella per il pgamento dei compensi non ha carattere vincolante, a meno che la stessa sia stata accettata dal cliente e, quindi, sia compatibile con un precedente accordo (Cass. n. 6454/2008).
Conseguentemente, il professionista ben …
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
lgbt agrigento avvocato lgbt agrigento avvocato lgbt agrigento avvocato lgbt agrigento avvocato lgbt agrigento avvocato lgbt agrigento avvocato