Controllo a distanza del lavoratore e privacy: la check list
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015, sospinge decisamente il tema del potere di controllo del datore di lavoro in un’area di con-dominio tra diritto del lavoro e normativa in materia di protezione dei dati personali.
La questione del corretto esercizio e dei limiti del potere di controllo datoriale, almeno quando si tratta di controllo a distanza, è complessa e tutt’altro che agevole da dipanare in molti casi e circostanze concrete, richiedendo una buona capacità di analisi e di valutazione, oltre che particolare prudenza nella scelta delle modalità di controllo.
La tematica è abbondantemente trattata sia in dottrina che in giurisprudenza, prima e dopo la riforma del 2015, ciò derivando dalla particolare importanza del bene protetto dall’ordinamento, che per l’appunto è la dignità (e la libertà) dei lavoratori. Non casualmente – riteniamo – si parla di controllo a distanza delle attività dei lavoratori, non già dei lavoratori stessi: la dignità delle persone dei lavoratori costituisce l’argine, il confine non valicabile da parte del potere di controllo datoriale. D’altronde anche il datore di lavoro ha dei diritti, tra cui quello di tutelare il patrimonio aziendale: l’esigenza connessa è per l’appunto inserita, nel novellato art. 4 dello Statuto dei lavoratori, tra le finalità che giustificano il controllo a distanza.
La check list di seguito elaborata ha lo scopo di …
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