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19 Novembre 2018
Assicurazione obbligatoria per l’avvocato
19 Novembre 2018Le trasfusioni di emoderivati
L’azione di risarcimento dei danni da emotrasfusioni o emoderivati trae origine nella maggioranza dei casi da un fatto dannoso che colpisce il soggetto che, per una sua patologia congenita (emofilia, o talassemia) è costretto con periodicità in tutto l’arco della sua vita a sottoporsi ad emotrasfusioni e ad assumere emoderivati, presso una o più strutture sanitarie. In un minor numero di casi, il contagio avviene in conseguenza di un singolo fatto traumatico: l’operazione chirurgica, il parto, l’infortunio che rendono necessaria una trasfusione.
Nella prima serie di casi è particolarmente complesso individuare con precisione quale sia stata la singola trasfusione o la somministrazione di prodotti che abbia causato la contrazione del virus, e quindi quale sia il medico responsabile e in certi casi anche presso quale struttura sia avvenuto il contagio. Di conseguenza, i soggetti danneggiati nella maggior parte dei casi preferiscono indirizzare l’azione verso il Ministero della salute, facendo valere la sua responsabilità per i danni causati dalla violazione dei doveri di sorveglianza e di controllo che su di esso gravano in quanto primo responsabile della raccolta e distribuzione del sangue, nonché della prevenzione dei rischi, piuttosto che verso il singolo medico o la singola struttura ospedaliera, sia essa pubblica o privata, ipoteticamente responsabile. In taluni casi, alla ipotizzata responsabilità del Ministero si affianca quella, contrattuale del medico o dell’ospedale.
Nella seconda serie di casi, in cui le patologie sono contratte da un soggetto a seguito di un singolo fatto potenzialmente dannoso, l’unicità dell’assunzione del prodotto a rischio spinge spesso il danneggiato ad indirizzare l’azione nei confronti del soggetto, o della struttura, che ritiene responsabile del suo contagio. In questi casi, molto più frequentemente l’azione è rivolta verso il singolo medico responsabile, e a questa eventualmente si affianca la richiesta di accertamento della responsabilità della struttura, pubblica o privata, all’interno della quale egli operava, ed eventualmente anche, a diverso titolo, quella del Ministero della salute. In questi termini si è notato come:
“In tema di danno alla salute, conseguente ai trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione di cui all’art. 2043 cod. civ., la vittima ha diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale ed alla prestazione di misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità, ove ne ricorrano i presupposti, a norma degli artt. 2 e 38 Cost. In tal ultima ipotesi rientra la situazione giuridica di coloro i quali siano affetti da epatite. Per la tutela della posizione giuridica di costoro, infatti, è intervenuto il legislatore con la legge n. 210 del 1992, prevedendo la corresponsione, in loro favore, di un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi determinati da una situazione di bisogno. La ratio di tale misura risiede nell’insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore”. (Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22256 ).
Dall’impostazione della causa come volta a far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del convenuto discendono le note differenze in relazione al termine, decennale o quinquennale, di prescrizione dell’azione, di decorrenza del termine di prescrizione, di contenuto dell’onere probatorio in relazione al nesso causale e alla responsabilità colposa o dolosa del convenuto, di ampiezza dell’area del danno risarcibile.
Le vaccinazioni
Le vaccinazioni rappresentano senza dubbio uno degli interventi più importanti nella storia e nell’attualità della medicina. Il controllo di molte malattie infettive è stato possibile nel secolo scorso grazie soprattutto alle vaccinazioni. Con l’eccezione della fornitura di acqua potabile, nessun altro intervento, neppure gli antibiotici, ha avuto un simile impatt…
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