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L’art. 582 c.p.p.
L’articolo 582 c.p.p. prevede innanzitutto che, salvo “che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (primo comma, primo capoverso) (26). Non è sufficiente però consegnare solo una copia dell’appello essendo previsto che siano prodotte due copie dell’atto di impugnazione (nel caso
di appello) oltre una terza per il procuratore generale (art. 164, co. 2, disp. att. c.p.p.) più una quante sono le parti private atteso che le “parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice” (27) (art. 164, co. 1, disp. att. c.p.p.).
Ove però ciò non dovesse avvenire, una mancanza di numero così richiesto non dovrebbe comportare particolari profili di criticità procedurale essendo stabilito che se non sono depositate le copie in questo numero, “la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione” (art. 164, co. 3, disp. att. c.p.p.).
Posto ciò, nel caso in cui l’appello sia proposto personalmente, non vi sono particolari accertamenti (se non l’esibizione di un documento di riconoscimento che attesti che la persona che deposita è effettivamente l’appellante) atteso che l’“atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sottoscrizione” (28) fermo restando però che, anche allorquando nell’intestazione dell’atto di appello
compaia la dicitura “dichiarazione di impugnazione proposta dall’imputato”, ma questo atto venga depositato dal difensore, ciò non comporterebbe comunque alcun profilo di inammissibilità atteso che questa intestazione così formulata rivestirebbe comunque “il significato di una dichiarazione di impugnazione proposta dall’imputato a mezzo del proprio difensore” (29).
L’impugnazione dell’imputato
Per quanto attiene l’impugnazione dell’imputato, la norma di riferimento
è l’art. 571 c.p.p. (34). Detta disposizione legislativa, difatti, prevede al primo comma che l’“imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento”. L’impugnazione può essere dunque proposta personalmente dall’imputato
e quindi direttamente o mediante procura speciale. L’imputato, quindi, può appellare direttamente anche se, come visto in precedenza, detenuto o a qualsivoglia titolo ristretto (35); trattandosi di un (34) Per un commento di questo articolo, vedasi: V. Mele, sub art. 571 c.p.p., in Commento al nuovo codice di …
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