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26 Novembre 2018Redatto da Anna Larussa Fonte: Altalex.com
Cassazione penale, sez. III, sentenza 28/08/2017 n° 39455
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova; ciò, in quanto tale pronuncia non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità e non può essere equiparata alla sentenza di condanna richiesta come presupposto dalla legge (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9).
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso una sentenza del Tribunale della stessa città che, nel dichiarare l’esito positivo della prova richiesta da un soggetto nel procedimento penale che lo vedeva imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c), all’art. 81 cpv. c.p. e altro, ometteva di disporre la demolizione delle opere abusive.
Il PG ricorrente sosteneva in particolare che, poiché ai sensi dell’art. 168 ter c.p. l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, il giudice avrebbe dovuto ordinare la demolizione, pacifiche essendo la natura di sanzione amministrativa accessoria della stessa (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9) e il carattere obbligatorio del provvedimento.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso evidenziando, preliminarmente, come la messa alla prova si connoti, rispetto alle altre cause di estinzone del reato, per il suo carattere di “strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale”, sì da prescindere da un accertamento di responsabilità; ha, in ragione di tale connotazione dell’istituto, per conseguenza escluso che la dichiarazione di estinzione per esito positivo della prova possa essere equiparata a una sentenza di condanna, che ex lege costituisce pressupposto dell’ordine di demolizione: ciò, in quanto la sentenza di condanna proprio su tale accertamento, nel merito, della responsabilità trova il suo fondamento.
Ha precisato poi la Corte come l’ordine di demolizione costituisca l’esplicitazione di un potere sanzionatorio, “non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell’autorità amministrativa”, attribuito dalla legge al giudice penale in via accessoria rispetto alla alla sentenza di condanna , di cui richiede la pronuncia, non risultando a ciò sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione.
Su tali presupposti la Corte ha statuito quindi che “ l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova” in quanto tale pronuncia non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità.
Ciò non vuol dire, ha precisato, che l’ordine di demolizione, rimanga precluso dall’intervenuta estinzione del reato, ma che lo stesso possa e debba essere irrogato, ricorrendone i presupposti di legge, dalla autorità amministrativa preposta; significando solo che non ricorrono le condizioni di legge per la concorrente impartizione da parte del giudice penale, in ragione del particolare esito processuale che non consente l’integrazione del presupposto processuale (sentenza di condanna o equiparata, come la sentenza di patteggiamento) previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.
Chiarito tale profilo, la Corte ha inteso soffermarsi sul rapporto tra reati edilizi e messa alla prova per sottolineare, intanto, come la collocazione del reato edilizio nella cornice….
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