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29 Novembre 2018Confisca: obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamento
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24/08/2017 n° 39424
Redatto da Simona Aduasio Fonte: Altalex.com
In tema di confisca obbligatoria, il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura anche nell’ipotesi di pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento).
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 39424 depositata lo scorso 24 agosto, confermando l’orientamento maggioritario della giurisprudenza.
In particolare, i fatti oggetto di procedimento penale integravano la fattispecie penale di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di cui all’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/90, ipotesi di reato per la quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 12 sexies, D.L. 306/1992, come conv. in Legge n. 356/1992.
La confisca
Appare opportuno tratteggiare brevemente la disciplina della confisca, al fine di meglio comprendere la portata della decisione della Suprema Corte in commento.
La confisca, prevista dall’art. 240 del codice penale, è una misura di sicurezza patrimoniale, che prescinde dalla valutazione di pericolosità sociale dell’autore del reato, propria invece delle misure di sicurezza personali.
L’art. 240 c.p. distingue due forme di confisca:
- facoltativa, regolata dal primo comma, relativa alle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto»;
- obbligatoria, regolata dal secondo comma, «delle cose che costituiscono il prezzo del reato», «dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti», «delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna».
Quanto al caso esaminato dalla sentenza in commento, occorre altresì menzionare la misura di sicurezza atipica della…
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