
Circolazione Stradale
8 Ottobre 2019
Successioni – Donazione indiretta
12 Ottobre 2019PENALE E PROCESSO
Guida in stato di ebbrezza
Condannato per ebbrezza alla guida il conducente del motociclo anche se fermato dopo aver parcheggiato
Con il termine conducente si indica colui che guida o ha guidato un veicolo nella fase in cui le capacità percettive o reattive possono essere condizionate in modo negativo dalla precedente assunzione di bevande alcoliche.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 41457/19; depositata il 9 ottobre)
Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 41457/19, depositata il 9 ottobre. Il caso. L’imputato era stato ritenuto colpevole dai giudici di merito per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico…
Per la lettura completa dell’articolo: Diritto e Giustizia
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.

responsabilità medica agrigento responsabilità medica agrigento responsabilità medica agrigento responsabilità medica agrigento responsabilità medica agrigento responsabilità medica agrigento malasanità errore medico sala operatoria decesso domiciliazione tribunale sostituzione udienza giudice di pace caltanissetta 93100 san cataldo 93017infortunio sul lavoro inail testamento biologico olografo successioni eredità ereditaria avvocato legale penale civile alcol test guida in stato di ebbrezza concorso docenti scuola separazione coniugi famiglia divorzio breve assegno mantenimento figli inps pensione invalidità legge 104/92 articolo 3 comma 3 accompagnamento percentuale invalido civile ricorso accertamento tecnico preventivo ricalcolo pensioni recupero crediti diritto risarcimento danno biologico casteltermini canicatti aragona favara castrofilippo naro licata palma di montechiaro porto empedocle raffadali CAP 92015 92014 92020 92024 92026 92021 92027 92028 92025 avvocatoagrigento.it incidente stradale studiolegaleagrigento.com lampedusa linosa 92010 abusivismo lgbt cambio sesso pubblico ministero juventus milan inter napoli akragas girgenti agrigentonotizie scrivo libero esecutore testamentario testatore esecuzioni immobiliari sfratto morosità domiciliazioni domiciliatario valle dei templi giardino della kolymbetra le pagine gialle elenco telefonico sono rosse padova milano bologna ferrar aroma frosinone brescia travagliato cavalli castagne funghi catania linguaglossa rifugio coca cola montagna Joker coomingsoon TRAMA JOKER Joker, il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è una storia originale, diversa da qualsiasi altro film su questo celebre personaggio apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio. L’esplorazione da parte del regista Todd Phillips su Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società, non vuole soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito. Oltre a Joaquin Phoenix, il cast del film vede protagonisti Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy. MINORI | 04 Ottobre 2019 Addio a droga, alcool e vita trasgressiva: il padre può riabbracciare il figlio di La Redazione Revocato lo stato di adottabilità del minore. Fondamentali i progressi compiuti dal genitore, che non solo ha superato le problematiche legate a uno stile di vita trasgressivo ma anche manifestato piena disponibilità a supportare il figlio. Secondario il legame creato con la famiglia affidataria. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24790/19; depositata il 3 ottobre) Nuove speranze per il padre che ha messo da parte uno stile di vita trasgressivo e l’uso di alcool e droga: i progressi compiuti gli consentono di poter riavere con sé il figlio. Revocato, difatti, l’originario provvedimento con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Irrilevante il fatto che il ragazzino abbia comunque creato un legame solido con la famiglia a cui era stato affidato (Cassazione, ordinanza n. 24790/19, sez. I Civile, depositata il 3 ottobre). Stile di vita. Svolta decisiva nella delicata vicenda col secondo processo d’appello: in quel contesto, difatti, viene revocata la dichiarazione di adottabilità del minore, riconoscendo i passi avanti compiuti dal padre. In particolare, i giudici osservano che «l’uomo è munito di adeguata capacità genitoriale, avendo manifestato disponibilità a supportare il figlio» e avendo «superato le criticità pregresse legate allo stile di vita trasgressivo e all’uso di stupefacenti e all’abuso di alcool». Questo quadro non può neanche essere messo in discussione dal dato rappresentato dalla «stabilizzazione del minore presso la famiglia collocataria» e dai «possibili pregiudizi col rientro nella famiglia d’origine», precisano i giudici. Progressi. Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione dalla tutrice del minore. Viene ribadito, difatti, il diritto del padre a riavere con sé il figlio per occuparsene degnamente e dargli affetto e sostegno (morale e materiale). Per quanto concerne il – presunto – conflitto tra «il diritto dell’uomo ad esercitare la propria capacità genitoriale» e «il diritto del figlio alla continuità affettiva», i giudici ribattono che ciò che conta è la constatazione che l’uomo ha superato le vecchie problematiche, connesse «ad uno stile di vita trasgressivo, improntato all’abuso di alcool e stupefacenti». A certificare questi progressi non solo «l’esito negativo dei controlli» cui si è sottoposto l’uomo, ma anche «il suo atteggiamento positivo e interessato manifestato dopo il collocamento presso la prima famiglia d’appoggio». Fondato, quindi, «il giudizio prognostico favorevole in ordine alla recuperata capacità genitoriale dell’uomo», e consequenziale la revoca dello stato di adottabilità del figlio. Impossibile perciò parlare di «violazione del diritto del minore alla continuità affettiva» con la coppia affidataria, anche se, viene osservato, vi è comunque «la necessità di adottare le misure idonee a garantirne la gradualità del reinserimento nella famiglia d’origine».