RESPONSABILITÀ CIVILE e ASSICURAZIONI
Risarcimento Danni
Risarcimento da illecito: la Cassazione precisa il metodo di calcolo per gli interessi compensativi
Redatto da Laura Biarella – Fonte: Diritto e Giustizia
Una donna rimaneva vittima di un sinistro stradale occorso nel mentre attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali. La vicenda approda sui banchi della III Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 28627/19 depositata il 7 novembre, parzialmente accoglie il ricorso presentato dagli eredi della defunta, così riformando la sentenza di merito in punto di metodo di calcolo.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28627/19; depositata il 7 novembre)
Il Collegio ha precisato che nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente…
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La vicenda approda sui banchi della III Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 28627/19 depositata il 7 novembre, parzialmente accoglie il ricorso presentato dagli eredi della defunta, così riformando la sentenza di merito in punto di metodo di calcolo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28627/19; depositata il 7 novembre) Il Collegio ha precisato che nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia anticipato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) quantificando gli interessi compensativi tramite l’individuazione di un saggio prescelto in via equitativa, da applicare dapprima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito e fino al pagamento dell’acconto, ed in seguito sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che intercorre da quel pagamento e fino alla liquidazione definitiva. I fatti. Una donna decedeva a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel mentre attraversava la strada, presso un centro urbano, ma al di fuori delle strisce pedonali. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla compagnia di assicurazione, così riconoscendo una quota di responsabilità della vittima e, per l’effetto, riducendo l’importo liquidato a titolo risarcitorio in prime cure, con contestuale condanna degli eredi a restituire, alla compagnia, le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle liquidate in secondo grado. Gli eredi impugnano la pronuncia di seconde cure attraverso una decina di motivi, tuttavia la Corte di Cassazione condivide la censura relativa al metodo di calcolo adoperato dal giudice di merito. Il ricorso di legittimità. A dir degli eredi ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del metodo di calcolo degli interessi dovuti dalla compagnia, aderendo ad un ormai datato orientamento giurisprudenziale, così sottraendo dal credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro, l’acconto già versato, ed anche esso devalutato alla data dell’incidente, ed in seguito calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Secondo tale indirizzo (Cass. Civ. sentenza n. 6357/11) quando, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile abbia versato un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri dettati all’art. 1194 c.c., bensì devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio che l’acconto versato, poi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (cd. interessi compensativi). Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe in tal modo sottostimato il danno da mora, poiché per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l’intero capitale a produrre interessi compensativi, che per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull’intero credito risarcitorio e non sulla somma che residuava a seguito della detrazione dell’acconto. Il metodo per calcolare gli interessi compensativi. Il ricorso viene quindi parzialmente accolto, con rinvio al giudice territoriale, in relazione alla violazione e falsa applicazione del metodo di calcolo degli interessi. Il criterio seguito dal collegio territoriale risulta infatti contrario all’orientamento, più recentemente seguito dalla stessa Corte di Cassazione, in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (ex multis, Cass. Civ. n. 25817/17). Più in particolare, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di una obbligazione di valore, nell’ipotesi ove il debitore abbia corrisposto un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto già corrisposto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio optato in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data del sinistro e fino al pagamento dell’acconto, ed in seguito sulla somma che resta dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo intercorrente dal citato pagamento e fino alla liquidazione definitiva.