Risarcimento danni
Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e mancata integrazione del contraddittorio
«L’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale […]».
Cass. civ., sez. III, sent., 30 dicembre 2021, n. 42073
In una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in cui si è rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di…
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Responsabilità civile risarcimento danni Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e mancata integrazione del contraddittorio «L’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale […]».Cass. civ., sez. III, sent., 30 dicembre 2021, n. 42073 In una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in cui si è rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «l’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati litisconsorzio facoltativo iniziale e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo» Responsabilità civile risarcimento danni Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e mancata integrazione del contraddittorio «L’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale […]».Cass. civ., sez. III, sent., 30 dicembre 2021, n. 42073 In una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in cui si è rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «l’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati litisconsorzio facoltativo iniziale e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo»