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Il Supremo Collegio ha ribadito, con il seguente conciso ed immacolato principio, che si considera usurario il tasso derivante dalla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora: “Considerato che: l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che <<se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>> e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; 2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
La Cassazione richiama in calce al provvedimento altra recente pronuncia di medesimo stampo, la Cass. Civ. Sez. VI 5 marzo 2017 n. 5598: “orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. l della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.
Si rilevi che queste due recenti pronunce hanno un contenuto molto conciso e stringato, che non ammette dispute, peraltro emesse dalla VI Sezione (nota all’avvocato cassazionista essere una sezione filtro), in camera di consiglio e non in pubblica udienza, ai sensi dell’art…
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