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Tre sono gli aspetti innovativi in tema di rottamazione delle cartelle di pagamento racchiusi nell’art. 1 del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017) relativo alla estensione della definizione agevolata dei carichi.
Novità, che vanno ad inserirsi sulla normativa specificatamente dettata per tale ambito non molto tempo fa dall’art. 6 de dl 193/2016 (poi convertito con modificazioni nella legge 225/2017) con cui è stata concessa la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estinguendo il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 co. 1 dpr n. 602/1973 laddove in caso di sanzioni valevano modalità di definizione peculiari. Vanno pagati, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive.
Ed allora, innanzitutto, i contribuenti che non hanno adempiuto il pagamento nei termini fissati per il pagamento delle rate della precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 (art. 6, co. 3, lett. a) del d.l. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge 225/2016), hanno ancora tempo fino al 30 novembre 2017.
A seguire, come altra novità, quella relativa ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. Ed allora, il contribuente escluso, a questo punto, per rientrarvi nuovamente deve presentare una istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017 soltanto per via telematica servendosi del modello di adesione predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 ottobre 2017, e indicando le modalità che si vogliono adottare per il pagamento del debito pregresso. Altresì, è tenuto necessariamente a pagare in una unica soluzione entro il 31 maggio 2018, le rate scadute e non pagate. Ed ancora, nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, dovrà pagare le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
D’altro canto, l’agente della riscossione, comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
- entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;
- entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Va detto, che il mancato o irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
Infine, l’ultima novità (di cui all’art. 1 dl n. 148/2017, comma 4) riguarda nel dettaglio i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 che, pertanto, possono essere estinti mediante definizione agevolata. Anche per questa nuova rottamazione, è necessario controllare il momento in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore ed è per questo che è necessario che il contribuente chieda all’Agenzia…
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