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Redatto da Marco Rossetti Fonte: Altalex.com
L’atto di citazione avente ad oggetto la domanda di risarcimento di danni alla persona deve contenere, come qualsiasi altro atto di citazione:
(a) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
(b) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 163 c.p.c.).
Esamineremo nel presente § in che modo tali prescrizioni normative debbano essere soddisfatte quando si chieda il risarcimento di danni alla persona, non senza premettere che la esatta indicazione del petitum sin dalla citazione è molto importante per l’attore, il quale non potrà più modificarla ad libitum nel corso del giudizio. Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesioni personali, ovviamente, il petitum è la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro. Ma quale deve essere il grado di analiticità di tale richiesta? Una domanda di condanna al risarcimento del danno deve contenere almeno tre elementi minimi:
– l’indicazione della condotta fonte di responsabilità (quia debeatur);
– l’indicazione del tipo di danno del quale si domanda il risarcimento (quid debeatur);
– l’indicazione dell’ammontare di quest’ultimo (quantum debeatur).
Con riferimento a tali elementi, è esperienza comune che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla salute, il livello medio di esaustività dell’atto di citazione nella determinazione del petitum non è certo esaltante.
Non è infrequente infatti che l’attore determini il danno di cui chiede il risarcimento con la formula (ambigua, ed anche grammaticalmente scorretta) che invoca “il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi”; e per quanto attiene il quantum debeatur si limiti a domandare la liquidazione della somma “che sarà ritenuta di giustizia”.
Nemmeno è rara l’ipotesi in cui l’attore domandi il ristoro di somme del tutto al di fuori di qualsiasi seria possibilità di essere liquidate (ad es., 100.000 euro per una modesta micropermanente), senza che siano indicati i criteri in base ai quali è pervenuto a determinare in quella cifra il risarcimento invocato.
Per contro, non v’è nemmeno penuria di comparse di risposta nelle quali il convenuto si limita a bollare come “eccessive ed ingiustificate” le pretese risarcitorie, senza però indicare quale sarebbe dovuto essere il corretto criterio per la stima del danno.
Cerchiamo ora di stabilire se simili prassi siano conformi alle prescrizioni del codice di rito.
8.1. L’indicazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento.
I pregiudizi causati da una lesione personale possono essere di diversa natura: patrimoniale (le spese mediche, la perdita del guadagno o della capacità di produrlo) o non patrimoniale (l’invalidità temporanea o permanente; la personalizzazione del risarcimento, la sofferenza morale)
L’attore ha l’onere di descriverli analiticamente, e di domandare la condanna del convenuto al risarcimento di ciascuno di essi, o può limitarsi a chiedere genericamente il risarcimento di “tutti i danni”?
La prassi giurisprudenziale al riguardo è piuttosto varia.
Secondo un orientamento “liberale”, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, l’attore non avrebbe alcun onere di indicare analiticamente i pregiudizi dei quali domanda il ristoro.
Si è sovente affermato, a tal riguardo, che la domanda di risarcimento di “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali”, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà dell’attore di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, e dunque essa è sufficiente affinché possa il giudice liquidare qualsiasi tipo di pregiudizio ritenga di ravvisare nel caso di specie: patrimoniale, biologico o morale.
Sulla base di questo principio, la S.C. opera comunemente il seguente distinguo:
(a) se l’attore domanda il risarcimento di “tutti i danni”, senza alcun’altra precisazione, potrà anche soltanto in comparsa conclusionale precisare tutte le voci di cui chiede il ristoro, senza alcuna preclusione, e con obbligo del giudice di accertare ex officio quali siano i…
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