Divorzio: mantenimento non dovuto se la ex si rifiuta di lavorare
Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 27/10/2017 n° 25697
Redatto da Angela Chiacchio Fonte: Altalex
In caso di divorzio nessun assegno di mantenimento ex articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 è dovuto alla ex moglie che si rifiuta di lavorare.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza 25697/2017.
Nella vicenda processuale in esame, gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’ex coniuge contro il decreto, emesso dalla Corte di appello, circa l’attribuzione dell’assegno di mantenimento per la ex moglie e per i due figli, nati nel 1998 e nel 2000 e collocati presso la madre.
In particolare, il ricorrente, lamentava che la Corte di merito, nel confermare la statuizione del primo Giudice, aveva interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, dell’inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale.
In sede di legittimità, gli ermellini, concludono per la fondatezza di tale doglienza, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito…
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Divorzio: mantenimento non dovuto se la ex si rifiuta di lavorare – Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 27/10/2017 n° 25697 – Redatto da Angela Chiacchio Fonte: Altalex – In caso di divorzio nessun assegno di mantenimento ex articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 è dovuto alla ex moglie che si rifiuta di lavorare. – Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza 25697/2017. – Nella vicenda processuale in esame, gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’ex coniuge contro il decreto, emesso dalla Corte di appello, circa l’attribuzione dell’assegno di mantenimento per la ex moglie e per i due figli, nati nel 1998 e nel 2000 e collocati presso la madre. In particolare, il ricorrente, lamentava che la Corte di merito, nel confermare la statuizione del primo Giudice, aveva interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, dell’inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale. In sede di legittimità, gli ermellini, concludono per la fondatezza di tale doglienza, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro, insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica, da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro. Il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo la Corte, rileva maggiormente in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio, e, come nel caso in esame, di figli ormai grandi, i quali, dunque, non necessitino della costante presenza fisica di un adulto. Secondo i giudici del supremo Collegio, quindi, in sede di merito l’organo giudicante, al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento e determinarne il quantum, deve tenere conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche.La sentenza impugnata, pertanto viene cassata, con rinvio, affinché il giudice di merito proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda esaminata e provveda di conseguenza, a determinare la riduzione o la soppressione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto della capacità lavorativa della ex moglie e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi.
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