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Redatto da Concas Alessandra Fonte: Diritto.it
La definizione di donazione
La donazione è il negozio giuridico con il quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.
Ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto, per il suo perfezionamento serve l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.
Il codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale e la accostava al testamento. C’è da un lato la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.
Qui trova piena applicazione la regola secondo la quale invito beneficium non datur, in origine posta a presidio di una assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo e ora – nell’attuale ordinamento – rilevante solo nei limiti in cui il beneficio non rechi oneri o obblighi con sé, ad esempio la donazione di un edificio e ai connessi oneri di manutenzione.
Secondo alcune tesi, pur essendo la donazione un contratto, è inammissibile un preliminare di donazione, vista la sua spontaneità, infatti sarebbe esclusa da un contratto volto a creare l’obbligo di concludere una donazione. A questo si è obiettato che la spontaneità dell’attribuzione verrebbe anticipata dal contratto preliminare, non per questo elisa, sì che la sequenza preliminare di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti dei quali all’articolo769 del codoce civile.
Uguale contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione. Non rientra invece nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.
Lo scopo della donazione: lo spirito di liberalità
Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto, elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento. Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, i quali per regola generale restano al di fuori della convenzione.
Arduo è definire lo spirito di liberalità. La dottrina e la giurisprudenza, pur condividendo la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, offrono di esso molteplici descrizioni. In via generale per spirito di liberalità può intendersi l’intento altruistico di beneficiare il donatario.
Di questo un’eco negli atti notarili, soprattutto di qualche decennio or sono, ove il donatario dichiara di accettare “con animo grato”, quale volontà correlata all’intento altruistico del donante.
Altre tesi, di tipo oggettivistico, ritengono invece che la funzione della donazione consista unicamente nell’attribuire un proprio bene ad altri senza conseguire un corrispettivo.
Lo spirito di liberalità, preteso dall’articolo 769 del codice civile, non sarebbe relativo alla causa del negozio, ma servirebbe solo a colorare….
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