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30 Gennaio 2018Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi
Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 11/12/2017 n° 29594
Redatto da Carmine Lattarulo Fonte: Altalex.com
Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l’ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29594.
Il fatto
Un avvocato proponeva opposizione a ordinanze-ingiunzioni emessa dalla Prefettura, che veniva condannata alle spese. L’avvocato ricorreva in appello lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese processuali. L’appello veniva rigettato e l’avvocato ricorreva in Cassazione.
La decisione
Il Supremo Collegio ribadisce, con stringata motivazione, che non possono essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, richiamando una pronuncia risalente (Cass. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293).
Si rilevi che la pronuncia provenga dalla VI Sezione, ossia una sorta di sezione filtro, alla quale vengono assegnate le questioni manifestamente fondate/infondate.
E tale è la annosa materia delle spese legali ex articolo 91 c.p.c. Sarebbe stato giusto invero ricordare che il principio, oltre ad essere risalente, è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990).
Se la liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748).
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