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27 Febbraio 2018Condominio: la revoca dell’amministratore è soggetta a mediazione obbligatoria?
Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 18/01/2018 n° 1237
Redatto da Giulio Spina Fonte: Altalex
È inammissibile la censura in cassazione diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell’amministratore di condominio alla mediazione obbligatoria. Ciò in quanto trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione sprovvisto di definitività e decisorietà.
E’ vero che l’art. 71 quater disp. att. c.c. precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 28/2010, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c. (tra cui vi è quindi anche l’art. 64 disp. att. c.c. relativo alla revoca dell’amministratore). Per contro, l’art. 5, comma 4, lett. f, d.lgs. 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio; e il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico.
All’esito del procedimento di revoca giudiziale dall’incarico di amministratore condominiale ex art. 64 disp. att. c.c., il tribunale adito, con proprio decreto, dichiarava improcedibile la domanda del condomino ricorrente in quanto questi non aveva partecipato all’incontro davanti al mediatore agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il ricorrente impugnava detto decreto, ma la Corte d’appello competente rigettava il reclamo affermando che:
- andava confermata l’interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio; ciò stante la previsione dell’art. 71 quater disp. att. c.c. (secondo cui per “controversie in materia di condominio”, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, si intendono, tra le altre…
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