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Studio e casa con uso promiscuo, ispezione autorizzata anche senza gravi indizi di violazione
Uso promiscuo tra casa e studio? L’ispezione nell’abitazione del professionista non ha bisogno di un’autorizzazione fondata su gravi indizi di violazione tributaria. Nel caso in esame, un contribuente aveva lo studio in un ambiente direttamente collegato con la sua abitazione.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza n. 11779/18; depositata il 15 maggio)
Lo specifica la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11779/18, depositata il 15 maggio, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
Il fatto. Nel caso di specie, in esito ad una valutazione delle risultanze documentali, la CTR aveva concluso che ciascuna delle due unità immobiliari casa/studio sarebbe stata diversa dall’altra; tuttavia, il PVC aveva accertato l’intercomunicabilità interna, mediante una scala, fra l’esercizio commerciale e l’abitazione (tra l’altro, sprovvista di un apposito ingresso esterno indipendente).
Fede privilegiata. In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito ai fatti in esso descritti, per contestare i quali è necessaria la proposizione della querela di falso.
La CTR avrebbe dunque dovuto tener conto di questa fede privilegiata, dandole valore di prova legale, ricordando che l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria presso i locali adibiti ad esercizio commerciale, artistico, agricolo o professionale e, in ultimo, i locali ad uso promiscuo anche commerciale-abitativo, può essere confermato con semplice autorizzazione del capo ufficio e del Procuratore della Repubblica, senza specifici presupposti; solo nei locali adibiti ad uso abitativo è richiesta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gravi indizi di violazione tributaria.
Per la lettura completa dell’articolo: Diritto e Giustizia
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Accertamento Fiscale Studio e casa con uso promiscuo, ispezione autorizzata anche senza gravi indizi di violazione Uso promiscuo tra casa e studio? L’ispezione nell’abitazione del professionista non ha bisogno di un’autorizzazione fondata su gravi indizi di violazione tributaria. Nel caso in esame, un contribuente aveva lo studio in un ambiente direttamente collegato con la sua abitazione. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza n. 11779/18; depositata il 15 maggio) Lo specifica la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11779/18, depositata il 15 maggio, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Il fatto. Nel caso di specie, in esito ad una valutazione delle risultanze documentali, la CTR aveva concluso che ciascuna delle due unità immobiliari casa/studio sarebbe stata diversa dall’altra; tuttavia, il PVC aveva accertato l’intercomunicabilità interna, mediante una scala, fra l’esercizio commerciale e l’abitazione (tra l’altro, sprovvista di un apposito ingresso esterno indipendente). Fede privilegiata. In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito ai fatti in esso descritti, per contestare i quali è necessaria la proposizione della querela di falso. La CTR avrebbe dunque dovuto tener conto di questa fede privilegiata, dandole valore di prova legale, ricordando che l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria presso i locali adibiti ad esercizio commerciale, artistico, agricolo o professionale e, in ultimo, i locali ad uso promiscuo anche commerciale-abitativo, può essere confermato con semplice autorizzazione del capo ufficio e del Procuratore della Repubblica, senza specifici presupposti; solo nei locali adibiti ad uso abitativo è richiesta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gravi indizi di violazione tributaria.