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22 Novembre 2018
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22 Novembre 2018Corte di Cassazione – sez. V civile – ordinanza n. 22531 del 27-9-2017
Con la recente Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha fissato un interessante principio in materia di TARSU, applicabile anche con riferimento alla TARI, che vede riconoscersi il diritto dell’utente ad una riduzione della tassa o della tariffa rifiuti anche laddove il disservizio non sia imputabile alla responsabilità dell’amministrazione comunale.
Un principio, questo, suscettibile di estendersi anche oltre i confini del precipuo caso di specie affrontato dalla Suprema Corte, attesa la vastità del fenomeno della “emergenza rifiuti” nel nostro Paese; il che impone, a maggior ragione, un’attenta analisi della riferita pronuncia.
Per ben comprendere i termini della questione, occorre allora partire dalla vicenda che ha dato origine alla decisione qui in commento, ossia l’impugnativa da parte di un noto albergo napoletano della sentenza resa dalla competente Commissione tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l’avviso di pagamento TARSU 2008 notificatogli, e non sussistente il diritto alla riduzione dell’imposta richiesto dal contribuente in ragione della protratto disservizio.
Il ricorrente, così, adiva la Suprema Corte lamentando, tra l’altro, proprio il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tariffa a suo dire dovuto a causa delle note disfunzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli. Resisteva il Comune citato, la cui difesa si incentrava sulla debenza della TARSU nel caso de quo, stante l’assenza di ogni responsabilità in capo all’amministrazione cittadina posto che, nella specie, a causa della riconosciuta emergenza rifiuti l’intera materia e le connesse competenze decisionali erano state all’epoca devolute al Commissario straordinario scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tal senso, dunque, sosteneva il Comune resistente di non avere colpa delle disfunzioni, in quanto derivanti da “imprevedibili impedimenti organizzativi”; sicchè, mancando il requisito della prevedibilità-prevenibilità, non poteva riconoscersi il diritto alla riduzione della tassa.
Ebbene, la Suprema Corte – partendo dall’analisi dell’art. 59 D.Lgs 507/93 che, in materia di TARSU disciplina le fattispecie di riduzione – ha rilevato come il requisito della non prevedibilità, nonché l’elemento della responsabilità dell’amministrazione comunale, non siano previsti dalla legge.
Sulla scorta della normativa riportata, si ricava piuttosto che la riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente…
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