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Nel caso di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell’ambito applicativo delle lesioni cd. micro permanenti, il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali di cui all’art. 138 d.lgs. 209/2005, con la conseguenza che va risarcito autonomamente.
Il fatto. Dopo che il Tribunale aveva liquidato il danno morale soggettivo e biologico patito da un soggetto (nelle more deceduto per cause indipendenti dagli effetti del sinistro stradale) in misura proporzionale alla durata effettiva della vita del danneggiato, nel giudizio di Appello sul punto veniva confermata la sentenza di primo grado, sul presupposto che correttamente era stato liquidato, con “criterio tabellare”, in modo unitario il danno non patrimoniale subito dal danneggiato, sulla base del concreto pregiudizio effettivamente patito in considerazione della durata reale della vita, anziché della durata probabile considerata dalle Tabelle in funzione del dato statistico delle aspettative di vita media.
Gli eredi hanno impugnato la sentenza di Appello, ritenendo erronea la decisione della Corte territoriale che, confermando sul punto la pronuncia del Tribunale, aveva negato del tutto la risarcibilità del danno morale soggettivo, non ritenendo autonomamente liquidabile il danno da sofferenza psichica transeunte.
Sì risarcimento del danno morale, no automatismi liquidatori. Nel proprio ricorso i ricorrenti ricordano come la giurisprudenza successiva alla sentenza di San Martino del 2008 (Sezioni Unite nn. 26972 e ss. del 11/11/2008) abbia riconosciuto alla sofferenza morale “pura” (cioè che non sfocia in patologia psichica) una sua propria dignità ontologica, distinta dal danno biologico così come dal danno esistenziale (o “relazionale”).
L’esclusione della sofferenza psichica transeunte dalla quantificazione operata dalla Corte d’Appello «in quanto voce di danno non più autonomamente valutabile», secondo i Giudici della Terza Sezione, contrasta con i principi di diritto affermati dalla Cassazione e secondo cui, nel caso di lesioni gravi (cioè i cui postumi permanenti sono maggiori del 9%), il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale….
Fonte: Dirittoegiustizia.it
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