PENALE e PROCESSO
CODICE DELLA STRADA
Investe un pedone: rispettare il limite di velocità non salva l’automobilista
Redatto da Attilio Ievolella – Fonte: Diritto e Giustizia
Confermata la condanna per un uomo, ritenuto colpevole di omicidio colposo. Col suo investimento ha dato il ‘la’ alla catena di eventi che ha poi portato alla morte del pedone. Evidente per i Giudici la condotta imprudente tenuta alla guida, considerate le condizioni atmosferiche e della strada, e questa visione non può essere messa in discussione alla luce del rispetto del limite di velocità.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14515/20; depositata il 12 maggio)
Rispettare il limite di velocità – fissato a 50 chilometri orari, in questo caso – non è sufficiente per eliminare la responsabilità dell’automobilista che investe un pedone, dando il via a una catena di eventi…
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Col suo investimento ha dato il ‘la’ alla catena di eventi che ha poi portato alla morte del pedone. Evidente per i Giudici la condotta imprudente tenuta alla guida, considerate le condizioni atmosferiche e della strada, e questa visione non può essere messa in discussione alla luce del rispetto del limite di velocità. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14515/20; depositata il 12 maggio) Rispettare il limite di velocità – fissato a 50 chilometri orari, in questo caso – non è sufficiente per eliminare la responsabilità dell’automobilista che investe un pedone, dando il via a una catena di eventi che ne causerà la morte (Cassazione, sentenza n. 14515/20, sez. IV Penale, depositata oggi). Contesto del terribile episodio è una strada della Capitale. Siamo nel marzo del 2007 quando, all’altezza di un incrocio, una vettura investe una donna che sta attraversando la strada utilizzando le strisce pedonali. L’automobilista si ferma e si appresta a scendere dalla vettura per prestare soccorso, si presume, alla donna, che, però, ferma al centro della carreggiata, viene centrata e trascinata da un’altra macchina e muore a causa delle gravissime lesioni riportate. Così l’automobilista colpevole dell’investimento della donna si ritrova sotto processo per omicidio colposo. Ricostruito l’incidente, i giudici di merito ritengono evidente la responsabilità dell’automobilista, che non ha prestato adeguata attenzione alla presenza della donna – evidente anche grazie all’utilizzo di un ombrello – né ha tenuto una condotta di guida prudente, soprattutto tenendo conto della scarsa visibilità – visto l’orario: 18.45 –, della pioggia e del manto stradale bagnato. Per il legale dell’automobilista, però, la lettura data all’episodio non è corretta, soprattutto tenendo presente che la velocità della vettura guidata dal suo cliente era di 36 chilometri orari, nettamente inferiore al limite indicata su quella strada, cioè 50 chilometri orari. Per i Giudici della Cassazione, invece, è corretta la linea seguita sia in Tribunale che in appello: in sostanza, è evidente «la condotta imprudente e negligente del conducente, idonea a cagionare la morte del pedone – che si trovava davanti a lui e che aveva già impegnato l’attraversamento della strada –, non avendo egli proceduto con un’andatura adeguata alle condizioni della strada ed a quelle atmosferiche, trovandosi a percorrere un tratto di strada in centro abitato, in prossimità di un attraversamento pedonale, in presenza di un asfalto reso viscido dalla pioggia e con scarsissima visibilità, stante l’ora (18.45)». Irrilevante, invece, secondo i magistrati il fatto che «la velocità fosse nei limiti dei 50 chilometri orari», perché proprio le condizioni atmosferiche e della strada la rendevano «comunque eccessiva e non prudenziale». E peraltro «il pedone era visibile al momento dell’impatto perché la aveva l’ombrello aperto». E il richiamo difensivo alla presenza sulla strada di cassonetti che avrebbero limitato la visuale dell’automobilista si rivela un boomerang: per i giudici, difatti, «la limitata visuale avrebbe dovuto indurre il conducente a ridurre la velocità». E in questa ottica viene aggiunto che non può essere ignorata «la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone sì da potere porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento». Ciò si traduce in «tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, per i pedoni». RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI CODICE DELLA STRADA Quali sono i requisiti minimi della strada per poter posizionare l’autovelox? Le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del prefetto, sono definite dall’art. 2, comma 3, c.d.s. come «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8635/20; depositata il 7 maggio) Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 8635/20, depositata il 7 maggio. Il caso. Un automobilista impugnava il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox posizionato sulla strada, individuata dal Prefetto di Prato ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, c.d.s.. Sosteneva invece l’automobilista che la strada in questione non avrebbe le caratteristiche di strada urbana di scorrimento previste dall’art. 2, comma 3, c.d.s. con conseguente illegittimità della deroga al principio della contestazione immediata della violazione. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, decisione confermata anche dal Tribunale. L’automobilista ha dunque proposto ricorso per cassazione. Strade urbane di scorrimento. Il ricorrente lamenta violazione di legge per aver il Giudice di merito affermato di poter ravvisare la sussistenza di strada urbana di scorrimento anche in assenza di corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina con marciapiede e intersezioni a raso semaforizzate, ritenendo sufficienti le due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. Il motivo risulta fondato. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù della ratio legis di cui la l. n. 168/2002 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) il legislatore ha inteso inserire le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), c.d.s. (autostrade e strade extraurbane) nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso di dispositivi di controllo a distanza. L’inserimento non è comunque automatico, essendo compito del prefetto quello di selezionare tra le strade urbane di scorrimento quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nell’art. 4 d.l. n. 121/2002, tra cui il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali e plano-altimetriche, il traffico sulla strada. Sulla base di tale premessa, richiamando il testo dell’art. 2, comma 3, c.d.s. che definisce le strade urbane di scorrimento, il Collegio sottolinea come gli elementi della corsia riservata ai mezzi pubblici e delle intersezioni semaforiche siano “eventuali”, mentre sono elementi strutturali necessari la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale. FAMIGLIA e SUCCESSIONI DECRETO CORONAVIRUS Covid-19: anche l’accordo tra i genitori può legittimare i trasferimenti del figlio minore Redatto da Alberto Figone, da ilfamiliarista.it (Fonte: Diritto e Giustizia) Da quando si è manifestata l’esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono… Da quando si è manifestata l’esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono. Il Governo era già intervenuto sul proprio sito, chiarendo la legittimità di detti spostamenti, se giustificati da un provvedimento giudiziale, reso in un procedimento di separazione, divorzio, ovvero di disciplina dell’affidamento di figli di coppia non unita in matrimonio. Nel frattempo è intervenuta anche la giurisprudenza, a cominciare dalla prima pronuncia resa dal Tribunale di Milano l’11 marzo 2020 (Trib. Milano 11 marzo 2020). Il problema ha continuato tuttavia a porsi in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione. È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell’esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all’affidamento. La questione, su cui già ci sii era interrogati, è stata risolta con un criterio di buon senso dal Governo, all’interno delle FAQ, pubblicate sul sito istituzionale in data 1° aprile. Nel ribadire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, si precisa che ciò può avvenire “secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, ma anche “in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”. Dunque, un accordo tra i genitori può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne. Omicidio a Grotte: attende che il fratello esca di casa e lo accoltella alla gola, fermato. Avrebbe atteso il fratello all’uscita di casa. Sull’uscio dell’abitazione, in via Orsini, lo avrebbe colpito alla gola con un coltello: uccidendolo. Omicidio a Grotte, questa mattina alle ore 8 circa. A perdere la vita è stato Roberto Chiarenza, 56 anni, tabaccaio di Grotte. I carabinieri della stazione di Grotte hanno già bloccato – ed è avvenuto, di fatto, in maniera fulminea – Pietro Chiarenza, 64 anni: il fratello della vittima. E’ stato ritenuto responsabile d’aver ucciso il fratello. I militari dell’Arma, coordinati dal sostituto procuratore di Agrigento Cecilia Baravelli che si sta recando sul posto, stanno ricostruendo nel dettaglio la vicenda per formalizzare il provvedimento restrittivo nei confronti del 64enne. Sul posto, in via Orsini appunto, è in corso anche un circostanziato sopralluogo della sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Agrigento. Non ci sono – non ancora – certezze istituzionalmente ufficiliazzate, ma pare che fra i due fratelli i rapporti fossero in crisi da tempo e vi sarebbero stati dei rancori e dei continui dissapori. In via Orsini, nel “cuore” di Grotte, è intervenuta anche un’autoambulanza del 118: il presunto omicida è rimasto ferito ad un occhio. Il dettaglio spiegherebbe che la vittima ha quasi sicuramente provato a difendersi. Duro colpo allo spaccio di droga nel centro storico, sequestrati hashish e marijuana: controlli anche in vari quartieri maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri di Agrigento in diversi quartieri della città dei Templi, con particolare attenzione ai i vicoli del centro storico nella zona di piazza Ravanusella dove nei mesi scorsi i militari avevano fatto scattare il blitz antidroga “Piazza pulita”. Le attività disposte dal comando provinciale dell’arma, oltre al contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state mirate anche per reprimere il triste fenomeno dei furti in abitazione. Cinque sono state le pattuglie impiegate che hanno setacciato non solo i vicoli del vecchio nucleo urbano ma anche i quartieri di San Leone, Villaseta e Villaggio Mosè. Sessanta sono stati gli autoveicoli controllati, circa 180 invece le persone identificate. Durante i controlli, è stata scoperta della sostanza stupefacente, hashish e marijuana. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbe la posizione di due cittadini extracomunitari, ritenuti presunti pusher casteltermini canicatti aragona favara castrofilippo naro licata palma di montechiaro porto empedocle raffadali CAP 92015 92014 92020 92024 92026 92021 92027 92028 92025 avvocatoagrigento.it incidente stradale studiolegaleagrigento.com lampedusa linosa 92010 abusivismo lgbt cambio sesso pubblico ministero juventus milan inter napoli akragas girgenti agrigentonotizie scrivo libero esecutore testamentario testatore esecuzioni immobiliari sfratto morosità domiciliazioni domiciliatario valle dei templi giardino della kolymbetra le pagine gialle elenco telefonico sono rosse padova milano bologna ferrar aroma frosinone brescia travagliato cavalli castagne funghi catania linguaglossa rifugio coca cola montagna Joker coomingsoon risarcimento danni FAMIGLIA e SUCCESSIONI Divorzio I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita goduto prima del divorzio (per quanto possibile) Redatto da Luca Tantalo – Fonte: Diritto e Giustizia La prole ha diritto ad un mantenimento, a seguito di separazione o divorzio, tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche dei genitori e quanto più vicino possibile a quello goduto in precedenza. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1562/20; depositata il 23 gennaio) Questo è il principio dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1562/20, emessa il 14 novembre 2019 e depositata il successivo 16 giugno 2020, in particolare dal Collegio della Sesta Sezione Civile. La questione è sorta in un giudizio per la cessazione degli effetti civili di un matrimonio e riguardava, allo stato, esclusivamente l’ammontare dell’assegno in favore del figlio, da poco maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e convivente con la madre come da condizioni di separazione, poi confermate con lo scioglimento del matrimonio. Il caso. Il Tribunale aveva originariamente fissato la misura dell’assegno di mantenimento in favore del figlio in € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie; la Corte d’Appello, alla luce di una valutazione approfondita dei redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del padre, delle accresciute esigenze di vita de figlio e dei prevalenti tempi di permanenza presso la madre, aveva stabilito invece in euro 1.100 mensili l’entità dell’assegno di mantenimento gravante sul padre, elevando quanto stabilito dal Tribunale, e aggiungendo anche il 70% delle spese straordinarie. La madre proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con due motivi; il padre replicava con controricorso. Nel ricorso, venivano denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 155 e 337-ter c.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e in sostanza veniva chiesto un aumento dell’assegno di mantenimento, poiché a detta della ricorrente insufficiente e comunque sproporzionato rispetto alle condizioni economiche dei coniugi. L’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive e attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio. La Suprema Corte ha esaminato con attenzione la questione riguardante l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio, che come detto è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e convive con la madre. Il ricorso è stato respinto, poiché secondo la Cassazione ha quindi ben valutato la Corte territoriale le circostanze del caso concreto, richiamando i principi della Sesta Sezione, per cui a seguito della separazione personale (o della cessazione degli effetti civili, come in questo caso), la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo (per quanto possibile) a quello goduto in precedenza; di conseguenza, deve continuare a trovare applicazione l’art. 147 c.c., che obbliga i genitori a far fronte a tutte le esigenze dei figli, non solo quelle alimentari, ma anche abitative, scolastiche, sanitarie e sociali. Per la Suprema Corte, si tratta di accertamento di fatto che la Corte territoriale ha correttamente svolto, e quindi la domanda di riesame di tale questione, contenuta nel ricorso, si risolve in una richiesta di riesame di tale questione di fatto, in quanto tale inammissibile. Di conseguenza, in applicazione di detti principi, il ricorso è stato respinto. Duro colpo allo spaccio di droga nel centro storico, sequestrati hashish e marijuana: controlli anche in vari quartieri maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri di Agrigento in diversi quartieri della città dei Templi, con particolare attenzione ai i vicoli del centro storico nella zona di piazza Ravanusella dove nei mesi scorsi i militari avevano fatto scattare il blitz antidroga “Piazza pulita”. Le attività disposte dal comando provinciale dell’arma, oltre al contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state mirate anche per reprimere il triste fenomeno dei furti in abitazione. Cinque sono state le pattuglie impiegate che hanno setacciato non solo i vicoli del vecchio nucleo urbano ma anche i quartieri di San Leone, Villaseta e Villaggio Mosè. Sessanta sono stati gli autoveicoli controllati, circa 180 invece le persone identificate. Durante i controlli, è stata scoperta della sostanza stupefacente, hashish e marijuana. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbe la posizione di due cittadini extracomunitari, ritenuti presunti pusher Rischio Coronavirus”, il gruppo della Cina non parteciperà al Mandorlo in fiore Il richio epidemico del Coronavirus non influenzerà la 75esima edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento in programma dal 28 febbraio al 8 marzo prossimi. Cinesi in arrivo per il loro Capodanno: vertice sul Coronavirus in Comune L’ente organizzatore, il Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, ha precisato che, salvo ulteriori complicazioni, il virus che terrorizza il mondo non dovrebbe inficiare sullo svolgimento della kermesse folklorica. Coronavirus, Tedesco: “Bloccare i flussi provenienti dalla Cina” “Questa edizione andrà avanti – spiega, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi: Roberto Sciarratta – . Avevamo previsto di invitare un gruppo proveniente dalla Cina che aveva dato l’adesione, ma ci ha fatto sapere che a causa del problema sanitario non potranno partecipare”.