DIVORZIO
A rischio l’assegno divorzile per la donna che in sede di separazione non ha chiesto nulla al marito
Necessario un nuovo processo in appello. Possibile che l’uomo si liberi dall’obbligo di versare all’ex moglie 300 euro al mese. Significativo, secondo i Giudici, il fatto che per ben dieci anni, cioè il tempo trascorso tra la separazione e il divorzio, la donna abbia vissuto in tranquillità senza alcun sostegno economico dall’ex coniuge.
Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 22 settembre 2021, n. 25646
A rischio l’assegno divorzile riconosciuto alla donna che, dieci anni prima, in sede di separazione, non aveva preteso dal marito alcun contributo economico (Cassazione, ordinanza n. 25646, sez. VI Civile – 1, depositata il 22 settembre).
Ufficializzata la rottura definitiva della coppia, i giudici di merito sanciscono che l’uomo deve versare all’ex moglie 300 euro al mese come assegno di divorzio.
Questa decisione viene fortemente contestata dall’uomo. Quest’ultimo pone in evidenza in …
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 22 settembre 2021, n. 25646
Presidente Valitutti – Relatore Scalia
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Il signor C.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con T.L. , onerava il primo del pagamento dell…
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DIVORZIO A rischio l’assegno divorzile per la donna che in sede di separazione non ha chiesto nulla al marito Necessario un nuovo processo in appello. Possibile che l’uomo si liberi dall’obbligo di versare all’ex moglie 300 euro al mese. Significativo, secondo i Giudici, il fatto che per ben dieci anni, cioè il tempo trascorso tra la separazione e il divorzio, la donna abbia vissuto in tranquillità senza alcun sostegno economico dall’ex coniuge. Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 22 settembre 2021, n. 25646 A rischio l’assegno divorzile riconosciuto alla donna che, dieci anni prima, in sede di separazione, non aveva preteso dal marito alcun contributo economico (Cassazione, ordinanza n. 25646, sez. VI Civile – 1, depositata il 22 settembre). Ufficializzata la rottura definitiva della coppia, i giudici di merito sanciscono che l’uomo deve versare all’ex moglie 300 euro al mese come assegno di divorzio. Questa decisione viene fortemente contestata dall’uomo. Quest’ultimo pone in evidenza in Cassazione il fatto che l’ex moglie «ha vissuto per dieci anni, dopo la separazione, senza alcun assegno divorzile». Questo dettaglio è fondamentale, secondo l’uomo, poiché va considerato come «indice della capacità lavorativa dell’ex moglie», la quale, a chiusura della procedura di separazione, aveva goduto «soltanto di 100 euro mensili a titolo di contributo spese per la gestione» di quella che è stata la loro casa coniugale. Allo stesso tempo, l’uomo pone in evidenza che dopo la separazione è stata portata a conclusione «la vendita della ex casa familiare» e l’ex moglie «ha conseguito quale contributo alla vita familiare la metà del prezzo», reinvestendo poi quel denaro «nell’acquisto della sua nuova abitazione». Infine, l’uomo contesta anche la linea seguita in appello, linea secondo cui doveva essere lui a dare prova di «avere reperito occasioni di lavoro per l’ex moglie» e non doveva essere invece la donna a «dimostrare l’incolpevole mancato reperimento di un’entrata economica frutto della propria attività lavorativa». Le obiezioni proposte dall’uomo hanno un solido fondamento, secondo i giudici della Cassazione. Necessario, quindi, un nuovo giudizio in Appello per valutare la possibilità di revocare il diritto dell’ex moglie a percepire ogni mese l’assegno divorzile. In prima battuta i magistrati sottolineano che è certo che «la signora non aveva mai chiesto un assegno in proprio favore in sede di separazione, richiedendolo solo in sede di divorzio, dieci anni dopo». Ebbene, tale circostanza «avrebbe dovuto indurre a ritenere comprovato», spiegano i magistrati, «che la donna avesse svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare», anche perché, altrimenti, «ella non avrebbe potuto vivere in tranquillità per dieci anni». Per quanto concerne poi «la collaborazione domestica della moglie che pare avere consentito al marito di acquistare la casa coniugale», i giudici osservano che «quella collaborazione è stata compensata – sul piano perequativo – con l’attribuzione alla donna della metà del ricavato della vendita della casa» e che con quel denaro «la donna ha acquistato un’altra abitazione». Infine, in merito alla «prova di avere, la donna, ricevuto proposte di lavoro e di averle rifiutate», dalla Cassazione censurano i giudici d’appello, sottolineando che «tale dimostrazione è stata posta in modo incongruo a carico dell’ex marito», ritenuto ‘colpevole’ di «non avere neppure dedotto di aver procurato occasioni di lavoro alla moglie e da costei rifiutate», mentre, invece, «è chi richiede l’assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa». Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 22 settembre 2021, n. 25646 Presidente Valitutti – Relatore Scalia Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Il signor C.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con T.L. , onerava il primo del pagamento dell’assegno di divorzio di Euro 300,00 mensili in favore dell’ex coniuge e revocava l’assegno per la figlia, C.V.L. . T.L. e C.V.L. sono rimaste intimate. 2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La Corte di appello, pur applicando i nuovi criteri determinativi dell’assegno divorzile affermati da questa Corte con SU 18287/2018, aveva obliterato la circostanza che la signora T. avesse vissuto per dieci anni, dopo la separazione, senza alcun assegno divorzile e l’evidenza, secondo notorio, avrebbe dovuto essere apprezzata come indice della capacità lavorativa della prima che, a seguito della sentenza di separazione, godeva soltanto di 100,00 Euro mensili a titolo di contributo spese per la gestione della ex casa coniugale. La signora T. , dopo la separazione, all’esito della vendita della ex casa familiare aveva conseguito, quale contributo alla vita familiare, la metà del prezzo che aveva reinvestito nell’acquisto della sua nuova abitazione e la Corte di merito aveva omesso di considerare siffatta evidenza. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, La Corte di appello aveva ritenuto, con inversione dell’onere della prova, il C. gravato di un onere invece incombente sulla T. nella parte in cui aveva valorizzato la mancanza di prova sulla circostanza che il primo avesse reperito occasioni di lavoro per la seconda e tanto là dove, invece, ricadeva sulla T. l’onere di dimostrare l’incolpevole mancato reperimento di un’entrata economica, frutto della propria attività lavorativa. 4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Vi era contrasto tra motivazione, nella parte in cui i giudici avevano ritenuto l’esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, e dispositivo, in cui invece i giudici di appello avevano applicato la sanzione del doppio contributo unificato all’appellante. 5. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito indicate, ed il terzo, sulla compensazione in materia di spese di lite, resta assorbito. La Corte territoriale ha omesso l’esame di due fatti storici decisivi. 5.1. Il primo, concerne il fatto – non contestato – che la signora T. non aveva mai chiesto un assegno in proprio favore in sede di separazione, intervenuta nell’anno 2008, richiedendolo solo in sede di divorzio nel 2018, ossia dieci anni dopo. Detta circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere comprovato – contrariamente a quanto affermato – che l’ex coniuge avesse svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare; vero è infatti che, altrimenti, la signora T. non avrebbe potuto vivere in tranquillità per dieci anni. 5.2. Il secondo fatto – sebbene citato dalla Corte territoriale – il cui esame è stato omesso, riguarda la collaborazione domestica della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa coniugale e tuttavia questa collaborazione è stata compensata – sul piano perequativo – con l’attribuzione alla T. della metà del ricavato della vendita della casa, con il quale la donna aveva acquistato un’altra abitazione. Anche questo fatto non risulta considerato. 5.3. Se è ben vero che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” tuttavia la mancata valutazione di un elemento indiziario può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, influendo in maniera decisiva sulla motivazione (Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003). 5.4. Quanto alla prova di avere la T. ricevuto proposte di lavoro e di averle rifiutate, tale dimostrazione è stata poi posta in modo incongruo dalla Corte di merito a carico del ricorrente C. , che non avrebbe neppure dedotto di aver procurato occasioni di lavoro alla moglie, da costei rifiutate, laddove è chi richiede l’assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell’assegno di divorzio secondo le S.U. n. 18287/2018. 5.5. Del resto, l’onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti negativi, segue le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. n. 19171 del 2019), nella specie integrato dall’essersi l’ex coniuge attivata senza successo nel reperimento di un’attività lavorativa. 6. Accolti quindi il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, questa Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.