CIRCOLAZIONE STRADALE
Eccesso di velocità, automobilista beccato dall’autovelox: multa nulla se mancano i riferimenti del decreto prefettizio
Vittoria piena per un automobilista. Cancellata definitivamente la sanzione per eccesso di velocità. Decisiva la constatazione che nel verbale mancavano gli estremi del decreto prefettizio con cui erano state autorizzate la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita.
Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista
Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222
Va cancellata la multa per eccesso di velocità se il verbale non contiene l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con cui sono state autorizzate sullo specifico tratto di strada la rilevazione a mezzo autovelox e la contestazione differita. (Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222).
In primo grado l’automobilista riesce a vedere messa in discussione la multa per eccesso di velocità beccata su una strada provinciale in Sardegna.
In secondo grado, invece, i giud…
Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222
Presidente Manna – Relatore Casadonte
Rilevato in fatto
che: – il sig. P.S. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Oristano che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di (…), ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di contestazione del 22 novembre 2008 con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S.
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CIRCOLAZIONE STRADALE Eccesso di velocità, automobilista beccato dall’autovelox: multa nulla se mancano i riferimenti del decreto prefettizio Vittoria piena per un automobilista. Cancellata definitivamente la sanzione per eccesso di velocità. Decisiva la constatazione che nel verbale mancavano gli estremi del decreto prefettizio con cui erano state autorizzate la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita. Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222 Va cancellata la multa per eccesso di velocità se il verbale non contiene l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con cui sono state autorizzate sullo specifico tratto di strada la rilevazione a mezzo autovelox e la contestazione differita. (Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222). In primo grado l’automobilista riesce a vedere messa in discussione la multa per eccesso di velocità beccata su una strada provinciale in Sardegna. In secondo grado, invece, i giudici accolgono le obiezioni proposte dal Comune e dichiarano valido il verbale con cui è stato contestato all’automobilista di «avere viaggiato su una strada provinciale superando il limite di velocità ivi previsto». Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di Pace, difatti, in Tribunale viene esplicitato il concetto secondo cui «l’omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio ai fini della individuazione della strada in oggetto quale tratto in cui è possibile il rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti e senza l’obbligo di contestazione immediata» è da considerare insufficiente per «la declaratoria di nullità del verbale». Col ricorso in Cassazione il legale dell’automobilista punta nuovamente sulla «mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale». Questa carta si rivela decisiva, poiché i Giudici di terzo grado ribaltano completamente la decisione del Tribunale, e annullano definitivamente la multa per eccesso di velocità. In prima battuta viene evidenziato che «l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con cui erano autorizzate, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita». Questo dettaglio è fondamentale, poiché «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione», spiegano i Giudici, «integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, vizio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Ciò comporta la vittoria piena per l’automobilista, che vede azzerata definitivamente la multa. Per il Comune, invece, anche la beffa di dovere sobbarcarsi le spese del processo. Cass. civ., sez. II, ord., 17 settembre 2021, n. 25222 Presidente Manna – Relatore Casadonte Rilevato in fatto che: – il sig. P.S. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Oristano che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di (…), ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di contestazione del 22 novembre 2008 con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per avere viaggiato sulla strada provinciale n. (…) al km.9+200 superando il limite di velocità di 79 km/h ivi previsto; – il tribunale ha accolto l’appello del Comune nei confronti della decisione del Giudice di pace di Terralba che aveva ritenuto fondata l’opposizione del sig. P. relativa all’omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4, ai fini della individuazione della strada in oggetto quale tratto stradale in cui è possibile il rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata; – il tribunale ha ritenuto l’inidoneità della suddetta contestazione ai fini della declaratoria di nullità del verbale di contestazione nonché la legittimità dell’operato della p.a., respingendo altresì le ulteriori doglianze sollevate dal P. nel (solo) giudizio di impugnazione; – la cassazione della sentenza del giudice d’appello è chiesta dal P. con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste il Comune di (…) con controricorso illustrato da memoria; Considerato in diritto Che: – con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con L. n. 168 del 2002, la violazione dell’art. 200 C.d.S., in relazione all’art. 383 reg. att. C.d.S., nonché il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2 C.d.S., e l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la mancata indicazione nel verbale opposto del decreto del prefetto con cui si è individuata la possibilità del rilevamento della velocità con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio; – con il secondo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., e dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice d’appello omesso di esaminare l’eccezione di nullità relativa al contratto di appalto per il noleggio dell’autovelox intercorso fra il Comune e Project Automation, contratto nel quale si prevedeva un corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative; – con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 45, comma 6, e art. 142 C.d.S., nonché per il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’omesso esame di un documento decisivo, per non avere il giudice d’appello esaminato la nullità del contratto di noleggio che inficiava anche la validità e legittimità del certificato di taratura, anche alla luce della sentenza Corte Cost. 113/2015; – con il quarto motivo si denuncia la sentenza per avere ritenuto infondata la censura relativa all’inesistenza giuridica del verbale e della sua notificazione; – con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 C.d.S e dell’art. 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. in relazione alla legge 168/2002 per avere il giudice d’appello erroneamente affermato che la Polizia Municipale di (…) ha il potere di accertare le infrazioni comprese quelle effettuate con l’autovelox, su tutto il territorio comunale; – va preliminarmente dichiarata inammissibile l’eccezione di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, formulata nella memoria dal Comune controricorrente in relazione alla mancanza di conformità rispetto ai documenti informatici allegati al messaggio pec, non specificando la parte ove la norma preveda l’adempimento di cui si lamenta il difetto rispetto ai documenti allegati alla pec; – nel merito ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso sia fondato con assorbimento delle successive doglianze; – risulta, infatti, in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita; – la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015; sez.6-2, ordinanza n. 26441 del 2016); – pertanto il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa è decisa nel merito, con il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’opposizione con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; – le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri e decidendo nel merito accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento opposto; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in Euro 360,00 per compensi ed Euro 500,00 per il giudizio di appello ed Euro 300,00 per il giudizio di legittimità oltre Euro 200,00 per spese ed accessori.