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Strada pubblica poco illuminata e buca di grosse dimensioni: plausibile il risarcimento per la persona finita a terra
Riprende vigore la richiesta di ristoro economico presentata da una donna nei confronti del Comune. Difficile, contrariamente a quanto sostenuto in Appello, addebitarle una condotta imprudente. Irrilevante, in questa ottica, il fatto che l’incidente si sia verificato a pochi metri dalla sua casa.
Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 28 settembre 2021, n. 26235
‘Traditrice’ la buca di grosse dimensioni. A rendere la situazione più pericolosa, poi, anche la quasi nulla illuminazione pubblica. Logico presumere la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la caduta subita da una signora.
Irrilevante, chiariscono i Giudici, il fatto che l’incidente si sia verificato a pochi metri dalla casa della donna. Ciò non basta, difatti, per ritenerne imprudente la condotta. (Cass. civ., sez. VI, ord., 28 settembre 2021, n. 26235).
Facilmente ricostruito l’episodi…
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 28 settembre 2021, n. 26235
Presidente Amendola – Relatore Cricenti
Ritenuto che:
1.- d.M.A.T. è caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale del Comune di Prezza, mentre rientrava a casa, a tarda sera, secondo il suo racconto, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla. Ha sostenuto la responsabilità del Comune per difetto di custodia della cosa, consistente…
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Per i giudici di merito, però, non vi può essere alcuna «responsabilità da cosa incustodita» a carico del Comune, vista «l’imprudenza della persona danneggiata». Questa decisione viene messa in discussione dai Giudici della Cassazione, i quali accolgono le obiezioni proposte dal legale della donna. Per l’avvocato è evidente l’errore compiuto in Appello, poiché «la condotta» della sua cliente «non ha avuto alcunché di imprudente». E per i magistrati balza agli occhi il fatto che non vi sono elementi probatori certi per ritenere colpevole la donna e quindi per «escludere la responsabilità del Comune» Al contrario, sono acclarate circostanze che paiono porre sotto accusa l’ente locale, ossia «la presenza della buca – di grosse dimensioni – e la scarsa, se non nulla, illuminazione pubblica della strada». In ultima battuta, poi, i Giudici di terzo grado, prima di riaffidare la questione alla Corte d’Appello, precisano anche che «la mera circostanza che la buca si trovi», come in questo caso, «nelle vicinanze della abitazione della persona danneggiata non comporta di per sé una sua colpa». Riprende vigore, quindi, alla luce delle considerazioni dei magistrati della Cassazione, la richiesta risarcitoria presentata dalla donna nei confronti del Comune. Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 28 settembre 2021, n. 26235 Presidente Amendola – Relatore Cricenti Ritenuto che: 1.- d.M.A.T. è caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale del Comune di Prezza, mentre rientrava a casa, a tarda sera, secondo il suo racconto, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla. Ha sostenuto la responsabilità del Comune per difetto di custodia della cosa, consistente sia nella omessa riparazione della buca, che nella mancata illuminazione dell’area. 2.- I giudici di merito hanno rigettato la domanda. La Corte di Appello de l’Aquila ha ritenuto che la responsabilità da cosa incustodita è esclusa dal caso fortuito, consistente anche nella imprudenza del danneggiato. 3.-Il ricorso è basato su un motivo, che è contrastato dal controricorso del Comune di Prezza. Considerato che: 4.- L’unico motivo di ricorso non indica espressamente la rubrica della violazione contestata, ma, in sostanza, la censura consiste nell’addebito, fatto alla sentenza impugnata, di non avere correttamente applicato, nel caso presente, la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente. Il motivo è fondato. La decisione impugnata infatti si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. Difetta del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata. 5.- Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (Cass. 14908/ 2019) 6.- Il ricorso va accolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello de l’Aquila, in diversa composizione anche per le spese.