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Covid
Per il Consiglio di Stato è legittimo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico
«È legittimo l’obbligo vaccinale, introdotto a decorrere dal 15 dicembre 2021, per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e la previsione che, all’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa».
Cons. Stato, sez. III, decr., 28 gennaio 2022, n. 416
Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e quella degli studenti e del personale scolastico, la III sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che «le misure contestate da parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili».
Cons. Stato, sez. III, decr., 28 gennaio 2022, n. 416
Presidente Corradino
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00131/2022, resa tra le parti Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; Considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dall’appello – tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali – deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, quella degli studenti e del personale scolastico; Considerato che, le argomentazioni già espresse da questa Sezione con la sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045 in ordine alla legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, risultano tanto più rilevanti in ambito scolastico, settore in cui, all’esigenza di protezione della salute pubblica – di per sé già determinante – deve aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza; Considerato che le misure contestate da parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili; Considerato che, per tale ragione, e salva la più approfondita valutazione che sarà effettuata in sede collegiale, la normativa non sembra violare le norme costituzionali e sovranazionali richiamate da parte appellante; Considerato che il prospettato danno patrimoniale potrà eventualmente trovare adeguato ristoro in sede risarcitoria; Ritenuto di fissare la trattazione collegiale all’udienza del 17 febbraio 2022 non ravvisandosi i presupposti di legge per l’abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53 c.p.a;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche. Respinge l’istanza di abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 53 c.p.a. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 17 febbraio 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
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