Penale
Sostanze stupefacenti
Beccato in possesso di oltre 90 grammi di marijuana: l’essere tossicodipendente non basta a dare sostanza all’ipotesi dell’uso personale
Definitiva la condanna per detenzione illecita di droga destinata allo spaccio. Ritenuti rilevanti alcuni dettagli, come il possesso in strada e la divisione della sostanza stupefacente in due involucri. Significativa anche la sproporzione tra la retribuzione mensile dell’uomo e il prezzo della droga.
Redatto da Attilio Ievolella – Giornalista
Cass. pen., sez. VI, ud. 4 novembre 2021 (dep. 14 febbraio 2022), n. 5271
La condizione di tossicodipendenza non può bastare per considerare la droga rinvenuta in possesso dell’uomo come destinata a un uso esclusivamente personale. A maggior ragione, poi, quando alcuni dettagli, come il numero di dosi ricavabili, la detenzione per strada e il prezzo della sostanza sul mercato, conducono inevitabilmente a desumere la destinazione della droga allo spaccio.
Ricostruito l’episodio incriminato, ossia il rinvenimento in strada di oltre 90 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri oc…
Cass. pen., sez. VI, ud. 4 novembre 2021 (dep. 14 febbraio 2022), n. 5271
Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a O.J.E.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73
per avere detenuto illecitamente grammi 91,5 di marijuana (equivalenti a 221 dosi singole medie) suddivisi in due involucri occultati sotto due auto in sosta…
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Penale sostanze stupefacenti 15/02/2022 Beccato in possesso di oltre 90 grammi di marijuana: l’essere tossicodipendente non basta a dare sostanza all’ipotesi dell’uso personale Ricerca avanzata Definitiva la condanna per detenzione illecita di droga destinata allo spaccio. Ritenuti rilevanti alcuni dettagli, come il possesso in strada e la divisione della sostanza stupefacente in due involucri. Significativa anche la sproporzione tra la retribuzione mensile dell’uomo e il prezzo della droga. di Attilio Ievolella – Giornalista Cass. pen., sez. VI, ud. 4 novembre 2021 (dep. 14 febbraio 2022), n. 5271 La condizione di tossicodipendenza non può bastare per considerare la droga rinvenuta in possesso dell’uomo come destinata a un uso esclusivamente personale. A maggior ragione, poi, quando alcuni dettagli, come il numero di dosi ricavabili, la detenzione per strada e il prezzo della sostanza sul mercato, conducono inevitabilmente a desumere la destinazione della droga allo spaccio. Ricostruito l’episodio incriminato, ossia il rinvenimento in strada di oltre 90 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri occultati sotto due vetture in sosta, il possessore della sostanza stupefacente viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per «detenzione illecita di droga». Il suo difensore contesta però in Cassazione «la detenzione a fini di spaccio», osservando che tale ipotesi è stata poggiata «soltanto sulla quantità di sostanza stupefacente – 91,5 grammi di marijuana – e sul calcolo delle dosi medie da essa ricavabili – 221 dosi singole medie –, calcolo effettuato sulla base di parametri che non tengono conto del consumo effettivo da parte di un soggetto tossicodipendente» come quello sotto processo. In premessa i Giudici di terzo grado chiariscono che «la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, perché grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio», né in questa prospettiva «ha rilievo decisivo la quantità di sostanza stupefacente detenuta». Nella vicenda in esame, però, aggiungono i Giudici, non ci si è limitati a considerare la quantità di marijuana detenuta e le dosi da essa ricavabili secondo gli accertamenti tossicologici. A inchiodare l’uomo sotto processo, difatti, sono ulteriori inequivocabili dettagli. In particolare, «la detenzione della marijuana per strada e la sua ripartizione in due involucri» e poi «la sproporzione fra la retribuzione mensile dichiarata dall’uomo – 1.100 euro nei mesi estivi, 450 euro nei mesi invernali – e il prezzo sul mercato della marijuana (2.000 euro), mentre egli ha affermato di averla acquistata per 130 euro». Non secondario, infine, il riferimento alla «valutazione del rapporto fra la quantità e l’addotto uso personale, considerando anche il deteriorarsi del principio attivo», concludono i Giudici confermando la condanna emessa in Appello. Cass. pen., sez. VI, ud. 4 novembre 2021 (dep. 14 febbraio 2022), n. 5271 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a O.J.E. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73 per avere detenuto illecitamente grammi 91,5 di marijuana (equivalenti a 221 dosi singole medie) suddivisi in due involucri occultati sotto due auto in sosta. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di O. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la detenzione a fine di spaccio soltanto in base alla quantità di sostanza stupefacente detenuta e al calcolo delle dosi medie dalla stessa ricavabili effettuato sulla base di parametri medi che non tengono conto del consumo effettivo da parte di un tossicodipendente e nonostante la quantità detenuta sarebbe incompatibile con l’uso personale. Considerato in diritto 1. La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, perché grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex multis: Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Nè ha in questa prospettiva rilievo decisivo la quantità di sostanza stupefacente detenuta. Tuttavia, la sentenza impugnata non si è limitata a considerare la quantità di marjuana detenuta, dalla quale, secondo gli accertamenti tossicologici risultano ricavabili 221 dosi medie singole, ma ha valutato ulteriori plurimi elementi fra loro convergenti: la detenzione della marijuana per strada, la sua ripartizione in due involucri, la sproporzione fra la retribuzione mensile dichiarata dall’imputato (Euro 1100 nei mesi estivi, Euro 450 nei mesi invernali) e il prezzo sul mercato della marijuana (Euro 2000, mentre l’imputato ha affermato di averla acquistata per Euro 130), la valutazione del rapporto fra la quantità e l’addotto uso personale considerando anche il deteriorarsi del principio attivo. Invece, il ricorso si limita a contestare genericamente la decisività del criterio fondato sul dato quantitativo senza confrontarsi compiutamente con la motivazione sviluppata nella sentenza impugnata e senza del resto evidenziarne manifeste illogicità. Pertanto, esso risulta aspecifico. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 c.p., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.