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25 Ottobre 2017Una sentenza del Tribunale di Tempio Pausania ha stabilito un importante precedente per quanto riguarda legge 104 e trasferimenti
Quando si parla di Legge 104 e trasferimenti per i lavoratori che ne usufruiscono, quali diritti sono previsti per i fratelli del disabile? E cosa accade se i genitori di quest’ultimo sono ancora vivi?
Su legge 104 e trasferimenti per i lavoratori si è espresso il Tribunale di Tempio Pausania con la sentenza 380/2017.
Con essa ha stabilito che è nullo il CCNI scuola nella parte in cui non riconosce al fratello/sorella del disabile grave il diritto alla precedenza nei trasferimenti ex legge 104 anche con genitori vivi ed abili.
Per i giudici, infatti, il lavoratore del comparto scuola (insegnante/ personale A.T.A.) che presta assistenza al parente entro il secondo grado con handicap grave, ha diritto di usufruire della precedenza nei trasferimenti ex l. 104/92.
Non solo. Può usufruire anche del beneficio della esclusione dalle graduatorie dei perdenti posto, anche qualora i genitori siano ancora vivi.
Tale diritto non può essere negato o limitato dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie analizzato dai giudici, la protagonista è un’insegnante di scuola primaria, unica sorella di soggetto con disabilità grave .
La donna, pur usufruendo dei permessi mensili di cui all’art. 33 co. 3 l. 104/92, si era vista negare il diritto di precedenza sui trasferimenti nel luogo di residenza del fratello disabile.
La motivazione di questo rifiuto risiedeva nel fatto che tale situazione non fosse contemplata tra le ipotesi di precedenza di cui al CCNI mobilità del comparto scuola, essendo i genitori della donna ancora vivi ed abili.
Per questa ragione, l’insegnante ha impugnato il CCNI sulla mobilità dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, per chiederne la declaratoria di nullità per contrasto con norma imperativa di legge.
La legge 104/92 afferma che : “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione in gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o…
Per la lettura completa dell’articolo si rimanda alla fonte: Responsabile Civile
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