Respinta la richiesta della donna di rimettere in discussione la decisione con cui la Cassazione ha chiuso la vicenda diversi anni fa. Inutili le obiezioni mosse al pronunciamento che aveva sancito l’esecutività della decisione del Tribunale ecclesiastico.
‘Tempi supplementari’ in Cassazione. Obiettivo della richiesta presentata da una donna è rimettere in discussione l’efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico…
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 17 marzo 2016, n. ***
Presidente **** – Relatore ****
Fatto e diritto
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al ricorso recante il numero di R.g. 29*** del 2014:
T. R.N. si rivolgeva alla Corte d’appello di Bari per ottenere la dichiarazione di efficacia ed esecutività nell’ordinamento italiano della decisione del Tribunale Ecclesiastico Regionale per la Puglia (ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Beneventano e poi resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) con cui era stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario dallo stesso contratto con A. D. A. per impotentia coeundi dell’attore, oggi controricorrente. A. si costituiva chiedendo la reiezione della domanda, sostenendo che la sentenza del T.E. non fosse delibabile perché
– dopo il matrimonio, la coppia aveva comunque convissuto per undici mesi;
– la delibazione avrebbe comportato lesione del principio di affidamento c di quello di buona fede, perché A. non poteva sapere della patologia del marito, che invece ne era a conoscenza e non aveva informato la donna, lasciandole intendere che la sua astinenza fosse legata al desiderio di attendere le nozze, per poi consumare il matrimonio;
– l’attore non potrebbe ottenere l’annullamento del matrimonio in ragione di un impedimento a sé stesso riferibile.
A. proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo una provvisionale in suo favore, e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte territoriale (sentenza depositata il 26 giugno 2012) accoglieva la domanda di N., dichiarando l’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica, e respingeva quella riconvenzionale. A giudizio del Giudice di merito, infatti, i motivi addotti da A. a sostegno della non delibabilità della sentenza erano infondati, in quanto:
– la mancata corrispondenza normativa tra ordinamento ecclesiastico e quello nazionale (il quale non prevede la impotentia coeundi come causa di nullità dei matrimonio) non si risolve in violazione dei principi fondamentali che regolane) l’istituto del matrimonio secondo la legge nazionale, perché anche la normativa italiana prevede che una anomalia psichica di uno dei coniugi, a certe condizioni, sia causa di nullità del matrimonio per vizio del consenso del coniuge caduto in errore;
– dalle emergenze processuali si evinceva che la moglie non poteva non accorgersi, nel lungo periodo di fidanzamento, che mancavano …
Fonte: dirittoegiustizia.it
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