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26 Ottobre 2017Redatto da Maurizio Reale Tratto da Altalex
Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. I, sentenza 03/02/2017 n° 1023
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1023 del 13 dicembre 2016, pubblicata il 3 febbraio 2017 annulla la cartella esattoriale allegata alla PEC notificata sotto forma di documento informatico non essendo firmata digitalmente e, per l’effetto, accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Nel caso di specie il file della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione era un file “.pdf” motivo per cui la Commissione, non risultando avere anche l’estensione “.p7m” (tipica dei file firmati digitalmente) ha ritenuto non valida la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento non essendo questa firmata digitalmente.
In giurisprudenza si registrano altre pronunce di simile indirizzo quali, ad esempio, quelle emesse dalla Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato le relative cartelle in quanto le stesse, notificate tramite PEC, non erano state firmate digitalmente mentre altre Commissioni, pur se con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni annullando, quindi, le cartelle notificate da Equitalia tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017).
Prima di procedere con la disamina della decisione in commento, è opportuno precisare che in Lombardia il processo tributario telematico è stato ufficialmente introdotto il 15 aprile 2017.
Tale puntualizzazione è dovuta al fine di chiarire che il procedimento di cui ci occupiamo, essendo iniziato prima del 15 aprile 2017 è un processo che si è celebrato nella maniera tradizionale.
Nel proporre il ricorso il contribuente eccepisce anche la illegittimità della notifica della cartella tramite PEC in quanto la stessa sarebbe priva dell’attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, nonché per la mancanza della prova dell’effettiva consegna al destinatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ritiene la prima questione sollevata, preliminare alla seconda e la decide ritendo non valida la notifica effettuata stante, in particolare, la carenza di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale agli articoli 20 comma 1 bis e 21.
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