Redatto da Anna Larussa Fonte: Altalex.com
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 28/09/2017 n° 22764
Con ordinanza n. 22764/2017, depositata lo scorso 28 settembre, la Terza Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della qualificazione, e della conseguente disciplina applicabile, del diritto al ristoro dei danni da detenzione in condizioni inumane, introdotto dal d.l. 92/2014 e azionabile, per coloro che avessero già espiato la pena o non si trovassero più in stato custodiale alla data di entrata in vigore della legge (terzo comma dell’art. 35 ter o.p “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”), entro sei mesi dalla stessa data.
L’occasione è scaturita da un ricorso del Ministero della Giustizia avverso una pronuncia del Tribunale de L’Aquila che lo ha condannato al pagamento di euro 25.512,00 per il danno subito dal ricorrente nei 3.189 giorni di detenzione inumana in diverse carceri italiane (8 euro al giorno).
In particolare il Tribunale de L’Aquila ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall’Amministrazione convenuta:
L’Avvocatura generale dello Stato, in difesa del Ministero della Giustizia, ha proposto ricorso straordinario in Cassazione per violazione degli articoli 2935 e 2947 c.c.
In particolare la difesa dello Stato, qualificando l’azione in questione alla stregua dell’azione risarcitoria prevista in via generale dall’art. 2043 c.c., ha assunto che il termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla data del fatto…
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