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Redatto d Agnese Andrea Fonte: Diritto.it
L’art. 521-bis c.p.c. riguarda il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; la norma è inserita nel capo II del titolo II del libro III, dedicato al pignoramento mobiliare presso il debitore.
La disposizione in esame statuisce che il pignoramento in questione si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto, nel quale devono indicarsi i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Il pignoramento contiene (comma 1):
- i) l’ingiunzione di cui all’art. 492, comma 1, c.p.c., rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore, affinché questi si astenga dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi;
- ii) l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso dei medesimi. Detti documenti devono essere consegnati all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Con la notifica del pignoramento il debitore è reso custode dei beni e dei relativi accessori.
Egli deve consegnare i beni all’istituto vendite giudiziarie il quale, non appena ottiene la custodia dei beni, deve darne comunicazione al creditore procedente, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, nei casi in cui ciò sia possibile (commi 2-3).
Decorso il termine di dieci giorni che la legge attribuisce al debitore per la consegna dei beni pignorati, gli organi di polizia che accertino la circolazione del bene pignorato ritirano la carta di circolazione e, se possibile, i documenti che comprovano la proprietà e l’uso dei beni pignorati.
Il veicolo deve essere consegnato dalla forza pubblica all’istituto vendite giudiziarie competente per territorio (comma 4).
Eseguita l’ultima notifica, l’atto di pignoramento è consegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore, il quale ha trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie per iscrivere a ruolo il pignoramento in cancelleria (comma 5).
Detto termine è previsto dalla legge a pena di inefficacia del pignoramento (comma 6).
L’art. 164-ter disp. att. c.p.c., poi, prevede l’obbligo del creditore di dichiarare al debitore e all’eventuale terzo che il pignoramento è divenuto inefficace. La dichiarazione deve essere notificata al debitore e al terzo, se c’è.
Ogni obbligo del debitore cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata entro il termine di legge, ossia trenta giorni. La dichiarazione di inefficacia resa dal debitore consente la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Analoghi effetti produce la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento. In sede di iscrizione a ruolo, da attuarsi con modalità telematiche…
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