La nuova assicurazione per le strutture e le professioni sanitarie
Redatto da Diego Ferraro Fonte: Altalex.com
Nel corso degli ultimi anni si è assistito, nell’ambito della responsabilità professionale “sanitaria”, e non più solo “medica”, ad un massiccio incremento del numero di sinistri, fenomeno che ha causato la consequenziale reazione delle compagnie assicurative le quali, per far fronte all’aumento esponenziale del costo dei risarcimenti, hanno in alcuni casi abbandonato del tutto il settore e in altri casi avviato misure di “autotutela” volte ad imporre elevate franchigie a carico degli assicurati congiuntamente ad una serie di clausole tendenti a delimitare la copertura assicurativa.
In tale contesto si inserisce, dopo alcuni – disorganici – interventi legislativi, la legge 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore il 1° aprile, la quale introduce una rete di “copertura assicurativa obbligatoria”, a carico delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie, idonea, nelle intenzioni del legislatore, a porre rimedio alle storture del sistema arginando il perdurante ricorso alla c.d. “medicina difensiva” e garantendo il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.
In quella definita dal relatore Gelli “una data che resterà nella storia della sanità italiana” è stato, infatti, approvato un provvedimento che mira, attraverso la previsione dell’obbligatorietà (ma così non è !!!) dell’assicurazione, da un lato a rasserenare i medici – i quali, per l’effetto, saranno meno dediti a prescrivere prestazioni sanitarie unicamente finalizzate a prevenire il contenzioso ed indirizzeranno i loro sforzi alla sola cura degli assistiti – e, dall’altro lato, a permettere un maggior controllo del rischio ed una più effettiva tutela del paziente/danneggiato.
Precedenti normativi
Volendo delineare quello che è stato, sino ad ora, il quadro normativo nel campo medico/assicurativo, non è possibile prescindere dalla descrizione di una disorganicità regolamentare che ha reso necessaria la rivisitazione dell’intera materia.
Il primo intervento, che ha posto a carico delle amministrazioni l’obbligo di assicurare le strutture ospedaliere, è stato l’art. 29 del D.P.R. 130/1969, il quale ha previsto una forma di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile al fine di garantire l’ente ed il personale dipendente (copertura resa però facoltativa con il D.P.R. 761/1979 e, successivamente, disapplicata con il CCNL del 7 aprile 1999).
A questo ha fatto seguito la legge n. 148/2011, che ha previsto l’obbligatorietà della polizza per i professionisti sanitari (escludendo, però, quelli che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il servizio sanitario nazionale) e la legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) la quale, pur creando un nuovo meccanismo assicurativo sotto la forma del “Fondo di Garanzia”, ha escluso da esso le strutture sanitarie, vanificando, di fatto, l’effettiva tutela del paziente.
In particolare, l’infradescritto Fondo, attuativo dell’art. 3, comma 5, lett e), della legge n. 148/2011, avrebbe dovuto agevolare l’accesso alla copertura assicurativa dei sanitari ma, in assenza della dovuta regolamentazione, il Consiglio di Stato (Sez. II – parere 19 febbraio 2015 n. 486) ha statuito la “non obbligatorietà” per gli esercenti la professione sanitaria di dotarsi dell’assicurazione professionale di cui alla superiore legge.
Con il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, infine, l’assicurazione per la responsabilità civile delle strutture sanitarie, ai sensi dell’art. 27 comma 1-bis, è diventata obbligatoria (“A ciascuna azienda del servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”).
Art. 10 legge 24/2017 – “obbligo di assicurazione”
Ed è in questa, caotica, realtà normativa che viene emanata la legge n. 24/2017, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe conferire organicità alla disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile in ambito sanitario.
L’emanazione del provvedimento in oggetto deriva dalla avvertita esigenza di riequilibrare una situazione sociale, economica e giuridica fortemente distorta che conta, a partire dal 1999, circa 300 mila cause instaurate contro operatori sanitari e strutture ospedaliere, contenziosi proliferati anche in ragione della elaborata teoria del “contatto sociale” e della qualificazione della responsabilità del sanitario come contrattuale.
Quest’ultima, infatti, ha condotto ad uno “sbilanciamento processuale” dell’onere probatorio a sfavore del medico, tanto da portare il sanitario a barricarsi dietro le pratiche della cd. medicina difensiva – per prevenire il rischio di eventuali denunce da parte dei pazienti – con ripercussioni non indifferenti in capo alla finanza pubblica.
Ma non solo.
Il sempre crescente numero di contenziosi instaurati nel nostro paese e il consequenziale aumento dei risarcimenti ha dato vita, altresì, all’aumento dei premi di polizza in maniera spropositata, tanto da condurre la maggior parte delle imprese assicurative nazionali a fuoriuscire dal mercato, rendendo quasi impossibile per gli enti sanitari garantirsi contro la malpractice medica e, ancor di più, mettendo a rischio il diritto dei pazienti/danneggiati ad ottenere un effettivo risarcimento.
Alla luce di ciò, con il dichiarato intento di stabilizzare lo squilibrio che si è, negli anni, venuto a creare, e con la volontà di rimettere a soggetti economicamente più solidi la domanda risarcitoria dei danneggiati, la legge Gelli è intervenuta, attraverso l’art. 10, rendendo “obbligatoria” l’assicurazione in campo medico.
E’ stata infatti prevista una copertura tout court in base alla quale le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private dovranno assicurarsi, o dotarsi di “altre analoghe misure”, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, estendendo la copertura anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse.
Obbligo assicurativo che riguarderà, altresì, le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.
Le strutture dovranno poi tutelarsi…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
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